COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ATLETICO PEZZE del 13/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. CISTERNINO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ATLETICO PEZZE del 13/2/2014 (Reclamo della società
A.S.D. CISTERNINO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del dirigente DE PASCALE Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dalla documentazione acquisita al processo, il comportamento del dirigente DE
PASCALE Giuseppe pur essendo risultato antisportivo e poco assistenziale nei confronti
dell’arbitro va adeguatamente punito con la sanzione della inibizione fino al 31/12/2014
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31/12/2014 la inibizione inflitta al dirigente DE PASCALE Giuseppe;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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