COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: REAL SAN GIOVANNI – COSMANO SPORT del 16/02/2014 (Reclamo della A.S.D. COSMANO SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della medesima di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 20/02/2014 dal C.R. Puglia – LND).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: REAL SAN GIOVANNI – COSMANO SPORT del 16/02/2014 (Reclamo della A.S.D.
COSMANO SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della medesima di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 20/02/2014
dal C.R. Puglia – LND).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Ritenuto di dover adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti, e di considerarla congrua
nella misura inferiore di € 25,00;
DELIBERA
1. Riformarsi la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, e comminarsi alla
reclamante l’ammenta di € 25,00;
2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del gravame.
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