COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PALAZZO VINCENZO, squalificato sino al 30/06/2014; e del calciatore GRECO LORENZO, squalificato sino al 30/05/2014; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 13/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PALAZZO VINCENZO, squalificato sino al 30/06/2014; e del calciatore GRECO LORENZO, squalificato sino al 30/05/2014; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 13/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ritenuto di dover adeguare la sanzione inflitta ai calciatori PALAZZO VINCENZO e GRECO LORENZO alla reale entità degli addebiti, e che la condotta antisportiva del primo è aggravata dal comportamento irriguardoso avuto a fine gara nei confronti dell’arbitro; Ritenuto, pertanto, congruo squalificare il Sig. PALAZZO VINCENZO sino a tutto il 16/03/2014, ed il Sig. GRECO LORENZO sino a tutto il 09/03/2014, DELIBERA 1. In parziale riforma delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, squalificarsi: il Sig. PALAZZO VINCENZO sino a tutto il 16/03/2014; il Sig. GRECO LORENZO sino a tutto il 09/03/2014; 2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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