COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della medesima per rigetto reclamo ripetizione gara; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SURBO CALCIO del 09/02/2014 (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della medesima per rigetto reclamo ripetizione gara; di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20/02/2014 dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Considerato che il reclamo non è stato notificato alla Società controindicata, contrariamente a quanto prescritto dalle norme di procedura contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA 1. Rigettarsi la domanda perché improcedibile, e, per l’effetto, addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società A.P. GIOVENTU CAMPI.
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