COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. MATINUM – A.S.D. NUOVA FOCUS DONIA del 22/12/2013 (Reclamo della A.S.D. Nuova Focus Donia del 07/01/2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia recante “A carico della Società NUOVA FOCUS DONIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, l’ammenda di € 25,00; A carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, Sig. CLEMENTE Filippo Pio l’inibizione a tutto il 22/01/2014; A carico del calciatore TROTTA Davide la squalifica per 1 (una) gara effettiva”, pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia n. C.R. Puglia n. 31 del 03.01.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. MATINUM – A.S.D. NUOVA FOCUS DONIA del 22/12/2013 (Reclamo della A.S.D. Nuova Focus Donia del 07/01/2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia recante “A carico della Società NUOVA FOCUS DONIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, l'ammenda di € 25,00; A carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, Sig. CLEMENTE Filippo Pio l'inibizione a tutto il 22/01/2014; A carico del calciatore TROTTA Davide la squalifica per 1 (una) gara effettiva”, pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia n. C.R. Puglia n. 31 del 03.01.2014). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Espletata l'istruttoria; Considerato che dall’istruttoria espletata non sono emerse circostanze valide a confortare la posizione della reclamante in quanto la richiesta di tesseramento del calciatore TROTTA Davide è avvenuta con procedura erronea ed irrituale; Ritenuto, tuttavia, sussistere in capo all’ASD Nuova Focus Daunia la buona fede, come dimostrato dall’invio della raccomandata del 31.10.2013 nr. 6913048908853, e che pertanto non si intravedono i presupposti per l’applicazione dell’ammenda in suo danno; Tutto quanto innanzi accertato, considerato e ritenuto, DELIBERA 1. Revocarsi l’ammenda inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo Territoriale e confermarsi le restanti decisioni; 2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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