COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FERMASSENTI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 27.02.2014. Gara Fermassenti / Monserrato del 23.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FERMASSENTI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 27.02.2014. Gara Fermassenti / Monserrato del 23.02.2014. La Società Fermassenti S.Giovanni ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha squalificato il calciatore Carrus Bruno perché “ espulso per aver insultato il direttore di gara, alla notifica metteva il proprio piede sopra quello dell’arbitro ripetendo varie volte una frase irriguardosa”. La Società reclamante chiede la riforma della decisione, affermando che il giocatore avrebbe rivolto frasi ingiuriose all’arbitro in risposta ad una frase infelice pronunciata da quest’ultimo al suo indirizzo (peggio per te che non cadi), dopo che il Carrus gli aveva domandato perché non avesse fischiato un fallo commesso ai suoi danni. La Commissione, letto il referto del direttore di gara, rileva che il calciatore ha sicuramente tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, senza peraltro proferire minacce o tentare di usare violenza; di conseguenza la Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a tre gare, sanzione questa certamente equa rispetto al reale accadimento dei fatti. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Carrus Bruno da quattro a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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