COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ULASSAI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 20.02.2014. Gara Urzulei / Ulassai dell’8.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ULASSAI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 20.02.2014. Gara Urzulei / Ulassai dell’8.03.2014. La Società Ulassai ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha rigettato il reclamo della stessa rivolto ad ottenere a carico della Società Urzulei la sanzione della perdita della gara, terminata sul campo con il punteggio di 1 a 1. Nel reclamo inviato al Giudice Sportivo la Società Ulassai sosteneva che il risultato della partita dovesse essere deciso a tavolino in quanto, durante tutta la gara i propri calciatori erano stati vittima di gravi e continuati atti di violenza da parte dei giocatori avversari e, in particolare, il portiere era stato fatto oggetto di lancio di sassi da parte dei tifosi della Società Urzulei. Il Giudice Sportivo non accoglieva il reclamo, tenuto conto del fatto che nel referto arbitrale non si faceva alcun cenno ai fatti lamentati. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Commissione, ha confermato di non avere assolutamente riscontrato, durante la gara, atti di violenza che potessero inficiare la regolarità della partita. Il presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. La Commissione, preso atto che non è emersa alcuna prova circa i fatti riferiti dalla Società ricorrente, DELIBERA di rigettare il ricorso, confermando la decisione del Giudice Sportivo ed omologando il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo. Dispone l’incamero della tassa.
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