COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 145/A A.S.D. Sicula Leonzio (SR) appello avverso la perdita della gara per 0-3; Gara Campionato di Promozione Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno del 26.01.2014 – inflitta dal Giudice Sportivo C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.355 del 12.02.2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 145/A
A.S.D. Sicula Leonzio (SR) appello avverso la perdita della gara per 0-3; Gara
Campionato di Promozione Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno del 26.01.2014 –
inflitta dal Giudice Sportivo C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.355 del 12.02.2014
Con reclamo proposto dinnanzi a questa Commissione Disciplinare l’A.S.D. Sicula Leonzio
ha richiesto l’annullamento, previa sospensione, della decisione adottata dal Giudice
Sportivo pubblicata sul C.U. n.355 del 12.02.2014 che gli ha inflitto la perdita della partita
per 0-3 della gara disputata il 26 gennaio 2014 contro il Comprensorio Normanno, vinta 1-
0 sul proprio campo, nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti, ad essa comunque
connessi e, in particolare della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel
C.U. del 4 febbraio 2014, n. 333, che aveva, nel frattempo ed in attesa dell’emanazione
della decisione della Commissione tesseramenti, già rigettato una serie di profili preliminari
e riproposti con il presente reclamo, attesa la natura non definitiva della prima decisione.
L’A.S.D. Sicula Leonzio espone che la Comprensorio Normanno aveva adito il Giudice
Sportivo Territoriale per chiedere l’irrogazione della perdita della gara del 26 gennaio 2014
per 0-3, segnalando la posizione irregolare di tre giocatori, di cui solo uno aveva preso
parte alla partita, inseriti nella distinta di gara dell’A.S.D. Sicula Leonzio, in quanto inseriti
nella lista di trasferimento da parte della società Football Club Acireale, sottoscritte dal
Presidente della società Nicola D’Amico, nel periodo in cui si trovava inibito dal 3 maggio
2013 al 31 ottobre 2013, come da C.U. n. 492 del 2 maggio 2013.
Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014,
sospendeva ogni decisione in ordine al reclamo e rimetteva gli atti alla Commissione
tesseramenti della F.I.G.C., che, a sua volta, dichiarava invalidi, fin dalla data del deposito,
i tesseramenti in favore dei calciatori trasferiti dall’Acireale a diverse società sportive.
Conseguentemente il Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul C.U. n.355 del
12.02.2014, infliggeva la sanzione oggi impugnata della perdita della gara per 0-3.
Con il primo dei motivi rivolto a sollevare eccezioni preliminari, l’A.S.D. Sicula Leonzio
sostiene l’incompetenza del Giudice Sportivo sul ricorso proposto dall’Associazione Pol.
Dil. Comprensorio Normanno, in quanto avrebbe dovuto adire la Commissione
Tesseramenti ai sensi dell’art. 47, comma 3, anziché ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del
C.G.S., sicché il Giudice Sportivo avrebbe ritenuto erroneamente la propria competenza a
decidere.
Con il secondo motivo dei suddetti profili preliminari, l’A.S.D. Sicula Leonzio afferma
l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal Comprensorio Normanno, per mancanza
del preavviso di reclamo, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 29, commi
7 e 9, 38, comma 1, 46, comma 3 del C.G.S..
Quanto ai motivi di vizi sostanziali articolati nel capitolo secondo del reclamo avverso la
decisione del Giudice Sportivo, l’A.S.D. Sicula Leonzio deduce 1) nullità/invalidità del
giudicato del Giudice Sportivo per violazione del principio del contraddittorio, 2)
insussistenza della violazione della normativa di settore atteso che l’inibizione del legale
rappresentante non renderebbe invalidi gli atti di trasferimento di giocatori, 3) irretroattività
del provvedimento della Commissione Tesseramenti che ha statuito l’invalidità dei
tesseramenti della A.S.D. Sicula Leonzio; 4) valenza del principio di buona fede, poiché la
A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe avuto modo di conoscere lo stato di inibizione del
Presidente dell’Acireale.
Infine, l’A.S.D. Sicula Leonzio in via incidentale e cautelare richiede la sospensione della
decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. del 12 febbraio 2014, nelle more
dell’impugnativa della decisione della Commissione Tesseramenti, appena saranno rese
pubbliche le motivazioni essendo noto allo stato solo il dispositivo.
La Polisportiva Dilettantistica Comprensorio Normanno ha ritualmente proposto
controdeduzioni con atto del 24 febbraio 2014, inviati a Codesta Commissione e alla
controparte, deducendo: a) l’inammissibilità dei motivi di cui ai punti I.1, I.2 II.2 del reclamo
in quanto l’A.S.D. Sicula Leonzio non avrebbe impugnato la decisione del Giudice Sportivo
di cui al C.U. n. 333 del 4 febbraio 2014, che avrebbe rigettato le eccezioni preliminari di
incompetenza del Giudice adito e di inammissibilità; b) l’infondatezza delle eccezioni
preliminari di inammissibilità, incompetenza e di irretroattività sollevate dalla Sicula
Leonzio, atteso la conformità delle decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione
tesseramenti alle previsioni del C.G.S., che non prevede il preannunzio di reclamo in sede
di giustizia territoriale (art. 44, C.G.S.), che distingue la ripartizione di competenza nelle
materie tra organo tecnico disciplinare e organo tecnico amministrativo (artt. 46 e 47
C.G.S.); c) insussistenza della violazione del principio del contraddittorio (art. 47 C.G.S.);
e) infondatezza delle censure avverso l’invalidità degli atti compiuti dal dirigente inibito
(artt. 100 e 95 delle NOIF); f) infondatezza della tesi volta a dimostrare l’irretroattività dei
provvedimenti della Commissione Tesseramenti; g) Non invocabilità del principio di buona
fede, anche considerando che l’inibizione del massimo dirigente del FC Acireale da parte
del Giudice Sportivo territoriale per il periodo di sei mesi era stata resa pubblica agli
appartenenti ai tesserati della F.I.G.C. ritualmente con il C.U. n. 492 del 2 maggio 2013; si
oppone, infine, alla richiesta di sospensione della decisione del Giudice di primo grado per
insussistenza di una previsione regolamentare dell’istituto cautelare.
Sentite le parti che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti la Commissione
Disciplinare ritiene infondati e non meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione
dell’A.S.D. Sicula Leonzio.
Motivi della decisione.
1) La richiesta di sospensione della decisione del Giudice Sportivo è infondata in quanto il
C.G.S. non prevede il provvedimento di sospensione dell'esecutività delle decisioni,
prevedendo invece in maniera espressa che le decisioni sono immediatamente esecutive
e decorrono dalla pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. o dalla loro comunicazione e ciò al
fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva, così come non
prevede la sospensione del giudizio di secondo grado.
Infatti, la tempestività delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva e del presente
procedimento, per certi versi la snellezza dei procedimenti sono strutturati per assicurare
rapide decisioni che non compromettano il regolare svolgimento dei campionati, sicché
può affermarsi in tutta certezza, che difficilmente potrebbero realizzarsi ipotesi di ritardo
delle decisioni che giustifichino il ricorso a strumenti sommari di tutela che caratterizzano
la giustizia ordinaria od amministrativa e che accordano la tutela in ragione dei profili
deducibili dell’apparente fondatezza e del periculum in mora, quest’ultimo insussistente
nella fattispecie in esame
Ed ulteriormente nella specie non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile, poiché
nel caso di annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti il sistema di
giustizia sportiva prevede il procedimento di revisione e di revocazione dinnanzi la Corte di
Giustizia Federale (art. 31, lett.a) su istanza delle parti interessate.
2) Non sussiste l’incompetenza del Giudice territoriale di I grado. Il reclamo è infondato,
infatti il giudice sportivo, ai sensi dell’art. 29, comma 7, C.G.S., è competente a giudicare
sulla posizione irregolare dei calciatori, il quale rilevata la necessità del relativo
accertamento da parte della Commissione Tesseramenti, sospende il giudizio e trasmette
gli atti ai sensi dell’art. 47, commi 3 e 4 lett. b) “su iniziativa degli Organi di Giustizia
Sportiva o dei Collegi Arbitrali, che ritengono preliminare alla questione loro deferita la
definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. Di conseguenza il
Giudice Sportivo non ha immediatamente statuito sulla regolarità o meno del tesseramento, ma ha trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente
funzionalmente.
Il giudice territoriale, di contro, una volta avuta comunicazione della invalidità del
tesseramento, ha pronunciato sulla regolarità della gara che è di sua esclusiva
competenza.
Come è noto sussiste una ripartizione di competenze tra organi tecnici della giustizia
disciplinari e organi tecnici della regolarità amministrativa od economica. Ed, inoltre, la
Commissione tesseramenti non irroga sanzioni, riservate agli Organi tecnici disciplinari,
ma si limita a verificare o meno la posizione irregolare del calciatore. Pertanto, la
competenza ad infliggere le sanzioni, una volta verificata dal competente organo
l’irregolare posizione del giocatore, è unicamente del Giudice Sportivo.
3) Il reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla Comprensorio Normanno è pienamente
ammissibile con conseguente validità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al Giudice
Sportivo Territoriale. Infatti, non trova applicazione nelle gare dei campionati dilettantistici,
il preannuncio previsto dall’art. 29, comma 8, del C.G.S., richiamato dall’art. 46 comma 1
del CGS che prevede espressamente che il preannuncio di reclamo è previsto per i soli
casi disciplinati dall'art. 29 comma 2 e 3 C.G.S. (fatti commessi in campo o sulla regolarità
dello svolgimento della gara), mentre per quanto attiene il reclamo avverso la posizione
irregolare dei calciatori l’art. 46, comma 3 stabilisce che gli stessi possono essere proposti
dinanzi al giudice di I grado entro sette giorni dalla disputa della gara.
Risulta evidente che il mancato richiamo da parte dell’art. 46, comma 3, dell'art. 29 comma
8, sia coerente con le diversità tra i campionati professionistici, ove il reperimento delle
informazioni sulle irregolarità delle gare o dei tesserati è più rapido, con quelli
dilettantistici, ove la molteplicità delle società e dei tesserati impone una maggiore
attenzione e ricerca dei suddetti dati, apparendo il termine di 24 ore non sufficientemente
garantistico per ponderare l’opportunità o meno di un’impugnativa agli organi di giustizia.
Il Comprensorio Normanno richiama le decisioni dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva
presso il C.O.N.I. n. 17 del 10 luglio 2012, nonché una decisione di questa Commissione
che ha più volte riaffermato la correttezza del superiore orientamento interpretativo, non
sussistendo contrarie e fondate ragioni per discostarsene, decisione emessa nel
procedimento di appello n. 204/A, pubblicata sul C.U. n. 438 del 17/04/2012: “L'art. 46,
che regola al titolo VI del C.G.S. la disciplina sportiva in ambito regionale limita la
necessità del preannuncio di reclamo ai soli casi previsti dall'art. 29 commi 2 e 3 del
C.G.S. La fattispecie in questione riguarda invece i casi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S. Va
osservato che in passato il predetto art. 46, al comma 1, prevedeva la necessità del
preannuncio di reclamo anche per i casi di cui all'art. 29 commi 5 e 7 (cfr. C.G.S. su C.U.
N° 19/A del 21/06/2007), ma il testo è stato successivamente modificato nel senso sopra
indicato.”
4) Sulla presunta violazione del principio del contradditorio nel procedimento dinanzi alla
Commissione Tesseramenti, precisato che il relativo procedimento è disciplinato dall’art.
48 del C.G.S., deve rilevarsi che Codesta Commissione non ha contezza degli atti delle
attività svolte dalle parti nella detta fase, non avendo sul procedimento e sulle questioni
sollevate alcuna competenza della CDT nemmeno incidenter tantum.
5) La reclamante sostiene che tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Acireale sono
legittimi ai sensi dell'art. 100 delle NOIF comma 3, il quale statuisce che il trasferimento
dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori
specificamente autorizzati dalla società interessata.
Sul punto la Commissione rileva che la suddetta norma va letta in relazione al successivo
comma 4 del medesimo art. 100 delle N.O.I.F., il quale prevede che le richieste di
trasferimento siano sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società
contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché in relazione a quanto disposto
dall’art. 10 comma 1 del C.G.S. il quale prevede che ai fini del tesseramento è fatto divieto
di avvalersi di soggetti o di avere contatti con soggetti inibiti o squalificati con la
conseguenza che i contratti se conclusi sono privi di effetti.
Ancor più esplicito il precetto contenuto nell’art. 95, comma 8, N.O.I.F.: “l’accordo per il
trasferimento o la cessione del contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da
coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei
rapporti federali…”
In ogni caso, una ragione logica e di preservamento della liceità dell’ordinamento sportivo,
nonché di validità ed efficacia della punizione delle condotte antisportive, va rinvenuto in
un principio desumibile dal complesso delle norme federali, che l’inibizione a svolgere
attività federali, significa impossibilità di compiere nel periodo di valenza della sanzione
quelle attività capaci di impegnare la società rappresentata nei rapporti con gli altri
tesserati e tutti gli organi ed istituzioni della F.I.G.C., fatta salva la possibilità di poter
svolgere attività interne o comunque, non rilevanti nell’ordinamento sportivo.
6) Il motivo proposto dall’A.S.D. Sicula Leonzio volto ad eccepire l’infondatezza del
reclamo del Comprensorio Normanno circa l’irretroattività del provvedimento di
accertamento dell’invalidità del tesseramento non trova alcuna valida ragione di
fondamento. Infatti, risulta corretta la decisione del Giudice territoriale il quale ha preso
atto della declaratoria di nullità del tesseramento dal momento del deposito degli atti di
tesseramento, applicando la sanzione della perdita della gara per 0-3.
Tuttavia la Commissione disciplinare osserva che nella fattispecie è stata correttamente
applicata la disposizione di cui all’art. 10, 1 comma, che sanziona la nullità degli atti
compiuti da soggetti inibiti, od anche dall’art. 95, 8° comma, che dichiara espressamente
che: “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a
pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli
effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età,
anche da chi esercita la potestà genitoriale”.
Laddove l’art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF, invece, si applica alla revoca del
tesseramento, che ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione. La revoca,
anche in diritto amministrativo è un rimedio previsto in alcuni casi tassativi, per quanto ci
riguarda ad esempio nella fattispecie di cui all'art. 8 comma 8 del C.G.S. per la violazione
del divieto di cui all’art. 94, comma 1, lett. a), oppure per invalidità ed illegittimità, ovvero
nelle ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti di idoneità fisica del calciatore
(art. 40 delle N.O.I.F.), od ancora la decadenza e revoca delle affiliazioni disciplinata
dall’art. 16 delle N.O.I.F..
In buona sostanza la norma invocata dalla reclamante (art. 42 delle N.O.I.F.) fa riferimento
alla revoca del tesseramento, nella specie in esame la sanzione della nullità colpisce un
atto di gravità tale da potersi qualificare come frode sportiva, sicché correttamente la
Commissione Tesseramenti dichiara il tesseramento dei giocatori in posizione irregolare
invalido fin dalla data del deposito il tesseramento.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Appello Federale prima e della Corte di Giustizia
Federale, ex multis C.U. n.8/C s.s. 2002/2003, poi statuisce, nel caso di tesseramento
sottoscritto da persona inibita, che non si tratterebbe di nullità del tesseramento ma
addirittura di inesistenza dello stesso, il che corrobora il risultato del ragionamento che
conduce alla conferma della decisione del Giudice Sportivo.
Non appare conferente né conducente, infine, né il richiamo all’applicabilità dei principi di
irretroattività dell’attività amministrativa poiché il tesseramento è fattispecie negoziale che
attiene alla sfera del diritto privato, nè il riferimento all’art. 2, lett. c) del D.L. n. 220/2003
che è stato eliminato dalla legge di conversione del 17 ottobre 2003, n. 280.
7) Infondato è, altresì, l’ultimo motivo del ricorso ove è invocato il principio di buona fede
della reclamante a sostegno dell'irretroattiva dell’annullamento del tesseramento dei propri
giocatori, in quanto essa aveva l’onere di osservare ogni cautela e diligenza nell’assumere
nei propri organici di squadra tesserati provenienti da altre società, nella specie dal FC
Acireale, la cui attività per i buoni trascorsi calcistici è sempre al centro dei campionati
dilettantistici e non solo, sicché è improbabile che la reclamante non abbia avuto notizie
dell’inibizione del suo massimo dirigente.
Peraltro, non si intende escludere la valenza del principio di buona fede e del suo
contemperamento con il principio dell’affidamento, come riconosciuto dalla Corte Federale
(Decisione n. 135/CGF del 5 dicembre 2013, con motivazioni pubblicate sul C.U. n.
162/CGF del 10 gennaio 2014), tuttavia non applicabile al caso in esame, nel quale invece
si ravvisa negligenza inescusabile circa il reperimento di informazioni notorie e pubblicate
nei Comunicati Ufficiali della F.I.G.C..
All’uopo vale quanto sancito dall’art. 2 del C.G.S. in materia di conoscenza e applicabilità
delle regole federali: “1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri
regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in
conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e
internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. 2. L’ignoranza dello Statuto
e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. 3. I comunicati ufficiali si
intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”.
L’inibizione di mesi sei dal 3 maggio al 31 ottobre 2013 del dirigente del FC Acireale
Nicola D’Amico era stata resa pubblica ad ogni effetto dell’Ordinamento federale sul C.U.
n. 492 del 2 maggio 2013, e poi nuovamente nell’allegato al C.U. n. 31 del 9 agosto 2013,
contenente le squalifiche della stagione 2012/2013 da scontare nella stagione 2013/2014.
Cosicché l’odierna reclamante non può oggi invocare la mancata conoscenza in buona
fede.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Sicula Leonzio e per l’effetto dispone addebitarsi
la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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