COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°157/A S.C.D. MESSINAUDACE (ME) avverso perdita della gara per 0–3, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig. Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo, Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua – gara Campionato 3^ Cat. Messinaudace/Stromboli Scirocco del 23/02/2014 – C.U. N° 45 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Messina

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°157/A S.C.D. MESSINAUDACE (ME) avverso perdita della gara per 0–3, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 250,00; inibizione fino al 30 giugno 2014 a carico del sig. Giuseppe Spanò; squalifica fino al 30 giugno 2015 a carico del calciatore sig. Francesco Chierchia; squalifica fino al 31 marzo 2015 a carico del calciatore sig. Antonino Russo; squalifica fino al 28 febbraio 2015 a carico dei calciatori Piero Ricciardo, Salvatore Patti, Antonino Sturniolo, Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua - gara Campionato 3^ Cat. Messinaudace/Stromboli Scirocco del 23/02/2014 – C.U. N° 45 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Messina Con appello a firma del Presidente pro tempore la S.C.D. Messinaudace, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. La reclamante, con un articolato appello, in buona sintesi contesta la descrizione dei fatti così come riportata dall’arbitro nel proprio referto e chiede che le sanzioni a suo carico e quelle a carico dei propri tesserati siano annullate con conseguente ripetizione della gara. Avanza, inoltre, la richiesta istruttoria di audizione di una serie di tesserati alcuni dei quali oggetto delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che la richiesta istruttoria è inammissibile in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito si rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 40’ del 1° t. l’arbitro espelleva il n.9 del Messinaudace sig. Antonino Russo perché protestava avverso ad una sua decisione ed una volta raggiuntolo poggiava la propria fronte a quella dell’arbitro assumendo anche un contegno fortemente minaccioso ed intimidatorio. Quasi contestualmente il direttore di gara allontanava il dirigente accompagnatore della Soc. Messinaudace sig. Giuseppe Spanò il quale, entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco, lo raggiungeva e spintonandolo assumeva anch’egli un comportamento ingiurioso e minaccioso. A questo punto i calciatori del Messinaudace sig.ri Piero Riccardo (n.2), Salvatore Patti (n.3), Antonino Sturniolo (n.7), Francesco Chierchia (n.8) e Antonino Russo (n.9 appena espulso) accerchiavano il direttore di gara profferendo insulti e minacce nei suoi confronti ed in particolare il Russo spingeva con forza il direttore di gara facendolo indietreggiare, nonostante il fattivo intervento del capitano del Messinaudace. In ragione di quanto sopra l’arbitro, avendo rilevato che espellendo i sopra indicati calciatori il Messinaudace sarebbe rimasto in numero inferiore a quello minimo per proseguire la gara, decretava la fine della stessa. Non appena emesso il segnale che determinava la fine anticipata della gara ai sopraindicati calciatori si aggiungevano i calciatori sig.ri Giovanni Allegra (n.6) e Sergio Passalacqua (n.14) che tentavano di aggredire il direttore di gara ma venivano bloccati in ciò dal capitano e da qualche altro loro compagno. Nonostante il fattivo comportamento del capitano, il n.8 sig. Chierchia Francesco, sfuggito alla presa dei propri compagni, tentava di colpire l’arbitro con un pugno non riuscendovi perché quest’ultimo cercava di rifugiarsi negli spogliatoi. Detto tentativo, però, non riusciva perché alcuni dei sopra descritti calciatori gliene impedivano l’ingresso costringendolo a uscire da un cancello secondario. In questo frangente il calciatore sig. Francesco Chierchia prendeva una scopa e cercava di aggredire ancora una volta il direttore di gara non riuscendovi perché quest’ultimo veniva ancora protetto dal capitano e dal n.5 sig. Francesco Amendola. Visto fallire ancora una volta il suo intento il sig. Francesco Chierchia, unitamente ai propri compagni di squadra Giovanni Allegra e Sergio Passalacqua, che nel frattempo si erano tolte le magliette per non farsi riconoscere, si portavano sugli spalti dove assumevano un contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’osservatore arbitrale al quale sottraevano momentaneamente due telefonini ed un taccuino (vedi rapporto dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale). Da quanto sopra esposto appare che quanto lamentato dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Con la conseguenza che il proposto appello deve essere respinto, dovendosi condividere la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, mentre per quanto riguarda le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure queste appaiano appena congrue in relazione a quanto posto in essere dai singoli tesserati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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