COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°167/A A.S.D. CITTA’ DI MILAZZO (ME) avverso squalifica per tre gare del calciatore Romeo Filippo – Gara Campionato Promozione gir. B) Castelbuonese/Città di Milazzo del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°167/A
A.S.D. CITTA’ DI MILAZZO (ME) avverso squalifica per tre gare del calciatore Romeo
Filippo - Gara Campionato Promozione gir. B) Castelbuonese/Città di Milazzo del
23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014
Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD Citta’
di Milazzo ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.
In buona sintesi la reclamante sostiene che il gesto contestato al tesserato Romeo Filippo,
“seppure reprensibile dal punto di vista disciplinare, è stato determinato da continui
atteggiamenti provocatori da parte dell’avversario”.
Per tali motivi l’appellante ha chiesto una riduzione della sanzione a suo carico.
La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento
si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi
dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei
tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che “a fine gara il sig. Romeo
Filippo si rendeva colpevole di condotta violenta verso un avversario scagliandogli un
violento pugno in viso a braccio teso procurandogli un fortissimo dolore”.
In ragione di quanto sopra, si ritiene che il gesto violento compiuto dal calciatore in
argomento non è meritevole di alcuna revisione della sanzione, congrua, determinata dal
giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla ASD Citta’ di
Milazzo confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Romeo Filippo.
Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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