COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°168/A F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello Girolamo – Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 – C.U. N° 396 del 04/03/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°168/A F.C.D. RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Iannello Girolamo - Gara Campionato Eccellenza gir. A) Pro Favara/Raffadali del 02/03/2014 – C.U. N° 396 del 04/03/2014 Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la FCD Raffadali ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. La reclamante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, “pur considerando ingiustificata e deplorevole la reazione del tesserato Iannello Girolamo”, ritiene eccessiva la squalifica determinata a suo carico della quale richiede pertanto una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 5° del 2°T. il sig. Iannello Girolamo veniva espulso dall’arbitro “perché colpisce con due manate al volto il n.7 del Pro Favara e, trattenuto, continuava a minacciare l’avversario”. Lo stesso Iannello inoltre, dopo essere stato espulso, mentre rientrava negli spogliatoi si dirigeva verso il predetto calciatore avversario e lo colpiva con un ulteriore schiaffo al volto. In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento, reiterati in momenti diversi, non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione determinata dal giudice di prime cure. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla F.C.D. Raffadali confermando la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Iannello Girolamo. Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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