COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°170/A A.S.D. VALLEDOLMO (PA) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Fantauzzo Emmanuele – Gara Campionato 2^ categoria gir. C) Valledolmo/Gangi del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°170/A
A.S.D. VALLEDOLMO (PA) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Fantauzzo
Emmanuele - Gara Campionato 2^ categoria gir. C) Valledolmo/Gangi del 23/02/2014 –
C.U. N° 385 del 26/02/2014
Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD
Valledolmo ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante riferisce che il calciatore, espulso per doppia ammonizione,
non ha “assunto contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro” ,
come riportato sul C.U. 385, e che pertanto ritiene sproporzionata la squalifica per quattro
gare determinata dal giudice di prime cure per la quale chiede una congrua riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento
si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi
dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei
tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 3° del 2°T il calciatore
Fantauzzo Emmanuele, espulso per doppia ammonizione, protestava la decisione
dell’arbitro profferendo al suo indirizzo espressioni volgari ed offensive.
Non può pertanto essere posto in dubbio che il Fantauzzo, subito il provvedimento di
espulsione, si sia comportato in modo antisportivo e deprecabile avendo ingiuriato l’arbitro
con volgari frasi.
Tuttavia, valutato che il predetto calciatore ha contenuto la sua biasimevole condotta nel
brevissimo arco di tempo della vibrata protesta e che non ha assunto atteggiamenti
violenti o minacciosi nei confronti dell’ufficiale di gara, la sanzione a suo carico può essere
determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell’appello inoltrato dalla ASD
Valledolmo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Fantauzzo
Emmanuele. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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