COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°172/A A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) avverso squalifica fino al 31 marzo 2014 a carico del sig. Salvatore Rubino; squalifica fino al 15 ottobre 2014 a carico del calciatore Antonio Gugliuzzo; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Pillera – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “F” Ciclope Bronte/Città di Maletto del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°172/A A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (CT) avverso squalifica fino al 31 marzo 2014 a carico del sig. Salvatore Rubino; squalifica fino al 15 ottobre 2014 a carico del calciatore Antonio Gugliuzzo; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Pillera - gara Campionato 1^ Cat. Gir. “F” Ciclope Bronte/Città di Maletto del 23/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. Città di Maletto ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. La società, con un articolato appello, chiede in buona sintesi una revisione delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure in quanto non proporzionate ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 49’ del 2° t. l’arbitro espelleva il n.11 sig. Antonio Gugliuzzo perché questi nel contestare una sua decisione assumeva un contegno gravemente offensivo e nel contempo lo spingeva con forza. Al termine della gara mentre l’arbitro raggiungeva gli spogliatoi veniva raggiunto dal calciatore Giuseppe Pillera (n.14) il quale lo afferrava con forza per un braccio cercando di tirarlo a sé ma questi riusciva a divincolarsi dalla presa. Nel contempo si faceva incontro al direttore di gara il n.11 Antonio Gugliuzzo, espulso poco prima, il quale assumeva nei confronti del direttore di gara un contegno fortemente aggressivo e minaccioso, venendo prontamente bloccato ed allontanato dai propri compagni di squadra. Infine nello spogliatoio il sig. Salvatore Rubino assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla posizione del sig Salvatore Rubino poichè la sanzione è congrua in relazione a quanto da questi posto in essere. Di contro deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla posizione dei calciatori Antonio Gugliuzzo e Giuseppe Pillera in quanto le sanzione così come inflitte dal giudice territoriale devono essere rideterminate, come da dispositivo, in termini più equi in relazione a quanto dagli stessi posti effettivamente in essere. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del carico del calciatore Antonio Gugliuzzo a tutto il 30 giugno 2014 ed in quattro gare le squalifiche a carico del calciatore Giuseppe Pillera, confermando nel resto l’impugnato provvedimento.. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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