COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°175/A A.C.D. CIMINNA (PA) avverso squalifica per tre gare del calciatore Amato Vito – Gara Campionato 1^ categoria gir. B) Ciminna/Milocca Milena del 22/02/2014 – C.U. N° 385 del 26/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°175/A
A.C.D. CIMINNA (PA) avverso squalifica per tre gare del calciatore Amato Vito - Gara
Campionato 1^ categoria gir. B) Ciminna/Milocca Milena del 22/02/2014 – C.U. N° 385 del
26/02/2014
Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore la ACD
Ciminna ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.
L’appellante riferisce una propria versione dei fatti contestati e, pur considerando
“meritevole di censura e sanzione, in quanto capitano della squadra” il comportamento del
suo tesserato, ritiene eccessiva la squalifica determinata a suo carico per la quale richiede
pertanto una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale nel merito osserva che il presente procedimento si basa solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 36° del 1°T. il sig. Amato Vito, ricevuta
una ammonizione, minacciava l’arbitro ad alta voce e, subito il susseguente
provvedimento di espulsione, cercava di raggiungere il direttore di gara, non riuscendovi in
quanto trattenuto da alcuni compagni. In ragione di quanto sopra, si ritiene che i comportamenti del calciatore in argomento non sono meritevoli di alcuna revisione della sanzione determinata dal giudice di prime cure, aggravata in considerazione del ruolo rivestito di capitano della squadra (art. 73 comma 4 NOIF).
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello inoltrato dalla ACD Ciminna
confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Amato Vito.
Dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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