COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 169/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Borgata Terrenove (68733) Sig. Errante Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Prima categoria 2012/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 169/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Borgata Terrenove (68733)
Sig. Errante Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti)
N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 25/11/2013 prot. 11.592 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 1.050,00 alla società ASD Borgata Terrenove (68733);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Errante Vincenzo;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Armato Ignazio, Barbera Vincenzo, Bivona
Gianpaolo, Caradonna Antonino, Catalano Andrea, De Marco Alessandro, Demma dario,
Errante Leonardo, Frazzitta Armando, Galfano Giovanni, Gerardi Francesco, Giacalone
Angelo, Giacalone Giuseppe, Lampasona Rosario, Licari Antonio, Lo Presti Giuseppe,
Marino Francesco, Pinto Vito, Scuderi Vincenzo, Sorrentino Gaetano, Sorrentino
Piernicola, Tumbarello Gianpaolo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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