COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 170/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Ciclope Bronte (920243) Sig. Pafumi Massimo (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 407 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 170/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Ciclope Bronte (920243)
Sig. Pafumi Massimo (Presidente all’epoca dei fatti)
N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Prima categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 25/11/2013 prot. 11.593 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata
deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U.
444 CDT 32 del 09/04/2013), applica:
l’ammenda di € 1.200,00 alla società A.S.D. Ciclope Bronte (920243);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Pafumi Massimo;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Capace Daniele, Carroccio Carmelo,
Castiglione Simone, Catania Gianluca, Ciraldo Stefano, Fallico Luca, Fornito Luigi,
Galvagno Fabio, Gangi Ludovico, Genna Antonio, Giannattasio Nico, Imbrosciano Vito,
Incognito Luigi, Merito Jhonny Alexander, Prestianni Marco, Saccullo Russello Federico,
Salanitri Andrea, Schiliro Alfredo, Straci Alfio, Zerbo Giuseppe, tesserati per la società’
deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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