COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 414 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°158/A ASD CITTA’ DI MASCALUCIA (CT) avverso squalifica fino al 30 aprile 2014 a carico del calciatore sig. Andrea Spina – gara Campionato Juniores fase provinciale girone B) Città di Mascalucia/Città di Catania del 24/02/2014 – C.U. N° 43 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 414 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°158/A ASD CITTA’ DI MASCALUCIA (CT) avverso squalifica fino al 30 aprile 2014 a carico del calciatore sig. Andrea Spina - gara Campionato Juniores fase provinciale girone B) Città di Mascalucia/Città di Catania del 24/02/2014 – C.U. N° 43 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania Con appello a firma del Presidente pro tempore la ASD Città di Mascalucia, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. La reclamante, in buona sintesi, contesta la descrizione dei fatti così come riportata dall’arbitro nel proprio referto e chiede che la sanzione a carico del proprio tesserato sia annullata o rideterminata in termini più equi in relazione al fatto che il gesto posto in essere dallo Spina era da ritenere del tutto involontario. La Commissione Disciplinare rileva che l’arbitro, successivamente all’invio del rapporto, ha fatto pervenire, dopo la pubblicazione delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, un supplemento di referto con il quale specifica che il gesto del calciatore era da ritenersi del tutto involontario. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante trova pieno riscontro negli atti ufficiali con la conseguenza che la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi stante l’involontarietà del gesto protestatario messo in atto dal predetto calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Spina Andrea a tutto il 13 marzo 2014. Per effetto senza addebito della tassa reclamo.
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