COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 414 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°173/A ASD ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso ammenda di € 800,00, squalifica per tre gare calciatori Mittelman Marcelo Adrian e Lo Monaco Giuseppe – gara Campionato Calcio a cinque C1 Arcobaleno Ispica/Azzurri Futsal Palermo del 01/03/2014 – C.U. N° 395 C5 n°64 del 05/03/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 414 del 13.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°173/A
ASD ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso ammenda di € 800,00, squalifica per tre gare calciatori Mittelman Marcelo Adrian e Lo Monaco Giuseppe - gara Campionato Calcio a cinque C1 Arcobaleno Ispica/Azzurri Futsal Palermo del 01/03/2014 – C.U. N° 395 C5 n°64 del 05/03/2014.
Con appello a firma del Presidente pro tempore la ASD Arcobaleno Ispica, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. La reclamante, in buona sintesi, contesta la descrizione dei fatti così come descritti nel rapporto arbitrale e chiede che le sanzioni inflitte vengano rideterminate in termini più equi. La Commissione Disciplinare rileva che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. i rapporti degli arbitri e gli eventuali supplementi fanno piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati e dal pubblico in occasione di svolgimento delle gare. In ragione di quanto sopra non può trovare ingresso nel presente procedimento l’esame dei filmati estrapolati dalle riprese televisive in quanto non previsto dalle norme del C.G.S. Dalla lettura del rapporto di gara si rileva che al termine della gara il sig Lo Monaco Giuseppe assumeva un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro. In tale frangente, inoltre, il Sig. Mittelman Marcelo Adrian, che rivestiva il ruolo di capitano, assumeva anch’esso un comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri. Per ciò che attiene il comportamento del pubblico si rileva che, al termine del primo tempo, l’arbitro numero due veniva ripetutamente attinto da sputi da parte del pubblico. Inoltre al termine della gara circa cinque persone scavalcavano la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco e tentavano di avvicinarsi agli arbitri, non riuscendovi, per il tempestivo intervento dei dirigenti dell’Arcobaleno Ispica. Gli arbitri, inoltre, nel rientrare all’interno degli spogliatoi, venivano colpiti rispettivamente il primo alla nuca e l’altro alla mano da due trombe da stadio, semi piene, scagliate da alcuni sostenitori presenti in tribuna, causando all’arbitro numero uno una leggera fuoriuscita di sangue e senso di nausea. In ragione di quanto sopra la Società ospitante deve rispondere del comportamento del pubblico non risultando che la stessa abbia predisposto adeguato servizio d’ordine o che si sia prodigata in maniera fattiva a preservare l’incolumità degli ufficiali di gara. Considerato però, che non risultano precedenti specifici, si ritiene di dover contenere la sanzione nel minimo edittale previsto dall’art.14 comma 2 C.G.S. Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori, il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Giuseppe che può essere anch’essa contenuta nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. a). Non può trovare, di contro, accoglimento la richiesta riduzione della squalifica del calciatore Mittelman Marcelo Adrian, atteso che la sanzione inflittagli è congrua in relazione ai fatti contestati e in ragione dell’aggravamento derivante dal proprio ruolo di capitano. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00 e in due gare la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Giuseppe, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per effetto senza addebito della tassa reclamo.
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