COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’a.S.D. Atletico Forcoli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato Il Sig. Bonsignori Matteo per 3 gare. (C.U. N. 46 Del 20.02.2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’a.S.D. Atletico Forcoli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato Il Sig. Bonsignori Matteo per 3 gare. (C.U. N. 46 Del 20.02.2014) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Bonsignori Mattia per tre gare per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Con il reclamo proposto la società afferma la totale estraneità ai fatti da parte dell’incolpato. Il Bonsignori, anzi, avrebbe subìto passivamente alcuni colpi da un avversario, anche una volta a terra dolorante. A prova di tutto esibisce scheda di Pronto Soccorso. Conclude con la richiesta, in via principale, del proscioglimento del tesserato, ed in via subordinata per la riduzione della squalifica. Richiede l’audizione del D.G., del Bonsignori stesso, e del Commissario di campo. L’arbitro, ai fini istruttori, fornisce supplemento di rapporto. Il reclamo non può essere accolto. La versione dei fatti fornita dalla reclamante non è incompatibile con il rapporto di gara ed il successivo supplemento richiesto ai fini istruttori; ma è una versione parziale. Il direttore di gara, in sostanza, dà atto del comportamento degli avversari, ma evidenzia anche la partecipazione attiva del Bonsignori nel prendersi a schiaffi con un giocatore. Quanto eventualmente subìto dal calciatore successivamente, non è idoneo a redimerlo dal suo comportamento iniziale, ben descritto dall’arbitro. Accertato che comunque l’incolpato si sia preso (reciprocamente, scrive il D.G.) a schiaffi con un avversario, ne deriva automaticamente il dover annoverare la condotta fra quelle catalogate come violente. L’entità della squalifica del Primo Giudice, quindi, è equa e correttamente calibrata. Sulla possibilità di ascoltare l’incolpato o il Commissario di campo, più volte si è già espresso questo Collegio, evidenziando come le Carte Federali non lo consentono in questo tipo di procedimento. Il D.G. ha fornito il proprio supplemento di rapporto, come indicato, su richiesta della C.D.. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa.
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