COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Chellini Massimo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n. 46 del 20.02.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 13/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Chellini Massimo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n. 46 del 20.02.2014). Il Signor Massimo Chellini, quale genitore esercente la potestà sul calciatore Massimo minore di età, ha proposto reclamo avverso il provvedimento sopra indicato e così motivato: “A fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa: Sanzione aggravata in quanto capitano”. La doglianza si concretizza nell’escludere, puramente e semplicemente che nella frase pronunciata dal calciatore nei confronti dell’Arbitro vi siano espressioni irriguardose. A sostegno di tale affermazione dichiara che la circostanza può essere confermata da dirigenti della Società. Il reclamo deve essere respinto. La frase rivolta al D.G. “Sei scandalosa, non funziona così il palla a due” come confermato dal D.G. in sede di supplemento, integra il concetto di comportamento irriguardoso che viene sanzionato dal C.G.S., alla stessa stregua della condotta antisportiva e/o ingiuriosa, con la squalifica per due giornate di gara (art. 19 c. 4). L’applauso con il quale le frasi sono state accompagnate costituisce indubbia aggravante del comportamento tenuto. La qualifica di capitano comporta un ulteriore aggravamento della sanzione in applicazione dell’art. 73 delle N.O.I.F.. Il rapporto di gara è preciso e circostanziato e non induce in dubbio alcuno. Sotto il profilo procedurale infine, e come costantemente affermato da questa C.D. nell’ambito dell’illecito disciplinare, non è consentita l’escussione di testi contrariamente a ciò che accade nell’ambito dell’illecito sportivo. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa ove non versata.
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