COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTEVALLECEPPI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – LAMA CALCIO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CATANA RICCARDO PER TRE GARE; • L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE STINCHI DANIELE FINO LA 30/06/2014; • L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONNI EMANUELE FINO AL 28/03/2014 • L’AMMENDA DI €. 400,00 ALLLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTEVALLECEPPI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – LAMA CALCIO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CATANA RICCARDO PER TRE GARE; • L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE STINCHI DANIELE FINO LA 30/06/2014; • L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONNI EMANUELE FINO AL 28/03/2014 • L’AMMENDA DI €. 400,00 ALLLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Pontevalleceppi, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, presa visione degli atti ufficiali di gara, del reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e del proprio Assistente, osserva quanto segue: • quanto al comportamento posto in essere dai dirigenti Stinchi Daniele e Monni Emanuele nonché dal calciatore Catana Riccardo, l’arbitro ed il proprio Assistente hanno confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara e nel supplemento di referto; • alla luce di quanto sopra le sanzioni inflitte ai suddetti dal G.S. meritano integrale conferma ritenendole eque e commisurate ai fatti dagli stessi posti in essere; • quanto, invece, alla sanzione dell’ammenda la stessa può essere contenuta in € 250,00 tenendo anche conto della contestata recidiva in quanto, la sanzione dell’ammenda irrogata dal G.S. appare eccessiva e non commisurata ai fatti, tenendo altresì conto che, come confermato dall’arbitro, lo stesso ed i suoi assistenti hanno lasciato tranquillamente il campo senza alcun problema di sorta. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad 250,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. Pag. / 2662 116
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it