COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985 E DEL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO IN PROPRIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – POZZO 1985 DISPUTATA A TORDANDREA IL 08.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985 E DEL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO IN PROPRIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA – POZZO 1985 DISPUTATA A TORDANDREA IL 08.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Pozzo 1985, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell’audizione il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che il calciatore Angelelli Diego si è avvicinato a lui appoggiando la sua fronte a quella dell’arbitro e pronunciando una frase offensiva nei suoi confronti; il direttore di gara ha comunque smentito che il calciatore lo abbia ”aggredito”, attribuendo a tale gesto un intento irriguardoso privo di intenzioni violente. Alla luce di ciò la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Angelelli Diego a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Angelelli Diego a quattro giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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