COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COSMOS PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – COSTACCIARO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 20.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPACCI MAURIZIO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 300,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COSMOS PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – COSTACCIARO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 20.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPACCI MAURIZIO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Cosmos Pierantonio, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Capacci Maurizio è stato espulso per
comportamento offensivo ed irriguardoso nei suoi confronti; dopo la notifica dell’espulsione il calciatore Capacci tentava di avvicinarsi all’arbitro con atteggiamento minaccioso ma veniva dissuaso dall’intervento dei suoi compagni; mentre si allontanava dal campo il Capacci pronunciava frasi blasfeme ed offensive nei confronti dell’arbitro. La sanzione irrogata dal G.S nei confronti del calciatore appare dunque meritevole di conferma. Per quanto concerne l’ammenda irrogata alla società è stato confermato che persone non autorizzate hanno fatto ingresso nell’area antistante lo spogliatoio; inoltre nel corso della gara un sostenitore della Cosmos Pierantonio ha reiteratamente offeso ilo direttore di gara. La sanzione appare pienamente giustificata, tuttavia la Commissione ritiene di poter contenere in €. 150,00 di ammenda.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società ad €. 150,00. Conferma nel
resto l’impugnata decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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