COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FC S. ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A PONTEVALECEPPI IL 09.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GIULIACCI GIAMPAOLO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FC S. ERMINIO MONTEBAGNOLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A PONTEVALECEPPI IL 09.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GIULIACCI GIAMPAOLO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società FC S.Erminio Montebagnolo, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente dell’arbitro ha precisato a questa Commissione che il comportamento posto in essere dal Giuliacci è conseguenza di una provocazione verbale dal medesimo subita ad opera del calciatore avversario. Ciò premesso, ferma restando la deprecabilità della reazione del Giuliacci, la Commissione ritiene che la sanzione a quest’ultimo comminata dal G.S. possa essere contenuta nella squalifica per cinque giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuliacci Giampaolo a cinque giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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