COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI – REAL AVIGLIANO DISPUTATA A TREVI IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MARIANI LORENZO PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 14.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI – REAL AVIGLIANO DISPUTATA A TREVI IL 16.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MARIANI LORENZO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Real Avigliano, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti ed in particolare della condotta posta in essere dal calciatore Mariani Lorenzo, così come descritta nel rapporto arbitrale. Fermo restando quanto sopra, e stigmatizzando la deprecabile condotta posta in essere dal calciatore Mariani Lorenzo nei confronti del direttore di gara, questa Commissione, ritiene giusto ed equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S. a sette giornate effettive di squalifica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mariani Lorenzo a sette giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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