LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 18 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ATALANTA – soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 18 MARZO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. ATALANTA – soc. SAMPDORIA
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto
alle ore 10.32 del 17 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 42° minuto del primo
tempo dal calciatore Yohan Benalouane (soc. Atalanta) nei confronti del calciatore Vasco
Regini (soc. Sampdoria);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, a
stretto contatto con il calciatore blucerchiato nell’area di rigore avversaria affollata per
l’esecuzione di un calcio d’angolo, con un repentino movimento del braccio sinistro colpiva con
un pugno il fianco sinistro dell’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo.
L’azione proseguiva e si concludeva pochi attimi dopo con la segnatura di una rete atalantina,
senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su
richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.45 odierne), il segnalato
comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di gara.
Il gesto compiuto dal Benalouane integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà,
l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta
violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento
interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la consequenziale sanzione, che appare
equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Yohan Benalouane (soc. Atalanta), in relazione alla
segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.