F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SAVONA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SAVONA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013) Il sig. Ninni Corda, tesserato – in qualità di allenatore - per il Savona FBC S.r.l., di Savona, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara; perché al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi profferiva espressioni blasfeme (recidiva, espulso, r.A.A., cc e proc. Fed.)”. Avverso la squalifica irrogata il sig. Corda ha proposto ricorso assumendo, in ordine alla prima contestazione sanzionata, che l’espressione usata sarebbe da qualificarsi come irriguardosa, non offensiva e peraltro neanche percepita dal direttore di gara; asseritamente rivolta ad un proprio giocatore e non all’arbitro e, comunque, punita con sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, appare eccessiva. Quanto poi alla comminazione della (seconda) sanzione relativa all’espressione blasfema usata, il reclamante opina che la stessa sarebbe stata pronunciata in luogo riservato, nel quale non sarebbe ammessa la presenza di rappresentanti della Procura federale e del Commissario di campo e, in conclusione, che l’entità della sanzione non terrebbe conto di un vincolo di continuazione esistente tra i comportamenti addebitati. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Vitale, in rappresentanza del sig. Corda, il quale ha sostanzialmente confermato quanto dedotto in sede di reclamo. La Corte esaminato il ricorso proposto, ritiene che lo stesso possa essere accolto, solo parzialmente, in ragione dei motivi che seguono. La difesa muove censura alla complessiva decisione del Giudice Sportivo articolando le proprie argomentazioni, separatamente, sui due episodi che sono stati ritenuti sanzionabili (ed effettivamente sanzionati) dal Giudice di prime cure. In primo luogo ritiene che l’espressione riportata nel referto dell’Assistente di gara debba essere qualificata come mera espressione irriguardosa e non ingiuriosa. Ad avviso di questa Corte depongono a favore di questa tesi due elementi: il primo di carattere testuale ed il secondo di stretta attinenza semantica. Quanto al primo va rilevato che lo stesso Assistente Arbitrale, nel riportare quanto udito, ha collegato inequivocabilmente l’espressione ad un momentaneo sfogo di protesta per una in condivisa decisione tecnica dell’arbitro. Circostanza che fa propendere questa Corte verso un’interpretazione dell’espressione come reazione inconsulta ed emotiva e non come determinazione volitiva di offesa nei confronti dell’arbitro ancorché non riguardosa. Quanto al secondo elemento deve dirsi che la stessa espressione, nel corso degli anni, pur conservando una propria negatività, ha perso sicuramente l’originario disvalore lesivo per assumerne uno più blando, quasi di scurrile linguaggio corrente, certamente non commendevole ma tipico di un’esclamazione linguistica usuale in determinati contesti sociali o in occasione di eventi o azioni a contenuto emotivo o, appunto, di protesta. Per questi motivi, l’espressione censurata e pronunciata dal sig. Corda, al 36’ del primo tempo, può ritenersi come irriguardosa (ossia come mancanza di riguardo e di rispetto verso la persona dell’arbitro e della sua funzione) e non ingiuriosa (ossia finalizzata a recare offesa intesa come lesione ai valori materiali o morali di un individuo, ovvero alla sua dignità od onorabilità). Ciò detto, ex adversola Corte deve invece esprimere il proprio contrario convincimento in merito alla tesi del reclamante circa l’uso di espressioni blasfeme in un isolato episodio e all’interno dello spogliatoio, qualificando quest’ultimo quasi come se fosse una “zona franca” in cui non sussisterebbe la competenza di organi di giustizia federali o tecnici della Lega a rilevare infrazioni alle regole federali. E’ sufficiente ricordare che le norme della F.I.G.C. (a partire dagli artt. 33 e 34 dello Statuto, per poi citare l’art. 68 N.O.I.F., gli artt. 3 e 32, comma 9 C.G.S.) depongono in senso assolutamente contrario, cosicché tutto ciò che viene percepito e compiuto in dispregio delle norme e dei regolamenti federali in occasione della disputa di una gara all’interno o nei pressi dell’impianto sportivo costituisce oggetto di apprezzamento (e conseguente giudizio), senza che possano essere utilmente opposte flebili ragioni di “extraterritorialità”. Peraltro è sufficiente a smentire la tesi del reclamante il fatto che le ripetute espressioni blasfeme sono state pronunciate dal sig. Corda con la porta dello spogliatoio aperta e con un tono di voce particolarmente elevato, tanto da poter essere agevolmente udite da chiunque fosse presente in quella parte dell’impianto sportivo e da “costringere” il dirigente della stessa squadra a scusarsi con i rappresentati federali. Dalle relazioni in atti si può apprezzare, ove mai ve ne fosse ulteriore necessità, che il sig. Corda ha, per tutto l’incontro e successivamente anche alla sua espulsione, usato un linguaggio riprovevole, infarcito di reiterate espressioni ingiuriose, chiaramente percepibili su tutto il terreno di gioco, spalti compresi. La Corte non può esimersi, quindi, dallo stigmatizzare un simile comportamento, ritenendo che la condotta che si può e deve richiedere, in primis, a tecnici e dirigenti, deve essere ben diversa da quella tenuta, nell’occasione, dal sig. Corda. Né può condividersi la tesi della “continuazione” tra le due infrazioni, trattandosi di episodi distinti, non astretti da alcuna contiguità né temporale né fattuale ma solo dalla evidente propensione del sig. Corda a fare uso di un linguaggio inutilmente scurrile. Conclusivamente, nel confermare per questa seconda doglianza il giudizio di prime cure, ritiene equo ridurre la sanzione comminata per il primo episodio sanzionato in 1 giornata di squalifica. Nel complesso il sig. Corda deve essere sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ninni Corda, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it