F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014) La società Cagliari Calcio, con reclamo inoltrato nel rispetto dei termini e procedure regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, di cui a Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014, con la quale il calciatore MauricioPinilla Ferrera è stato squalificato per due giornate effettive di gara per aver rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa, con conseguente espulsione. A motivo del proposto gravame la reclamante deduce l’assoluta inesistenza del contestato comportamento ingiurioso, in quanto quello tenuto nell’occasione dal calciatore integrerebbe soltanto condotta irriguardosa, pertanto meritevole di sanzione meno grave rispetto a quella inflitta dal gravato provvedimento. La medesima reclamante, a sostegno del proprio assunto, ha richiamato numerosi precedenti in termini di questa Corte, (ex multis, 26.6.2013 in Com. Uff. n. 315) con i quali comportamenti sostanzialmente identici a quello tenuto dal Pinilla sono stati, appunto, ritenuti irriguardosi, ed ha concluso in via principale per la riduzione della squalifica ad una sola giornata, in subordine per la stessa riduzione con ammenda. A parere della Corte il reclamo, proprio in conformità alle statuizioni già rese e richiamate nell’atto di parte, è parzialmente fondato, potendosi derubricare la condotta sanzionata da ingiuriosa a irriguardosa, peraltro accompagnando la riduzione della squalifica ad una sola giornata con la sanzione dell’ammenda in € 10.000,00, così determinata per la reiterazione dell’espressione rivolta dal calciatore all’arbitro della gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Mauricio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 1 giornata effettiva di gara unitamente all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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