F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. MIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. – NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013– (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 2. RICORSO SIG. MIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. – NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 3. RICORSO SIG. MIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER 3. RICORSO SIG. MIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. – NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. MIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013– (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 2. RICORSO SIG. MIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 3. RICORSO SIG. MIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER 3. RICORSO SIG. MIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) Sulla base di notizie di stampa del dicembre 2012 relative a un’indagine penale sulla società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. per contratti di sponsorizzazione non veridici, il Procuratore Federale Vicario ha aperto il 4 gennaio 2013 il procedimento n. 492 pf 1213. Acquisiti gli atti presso la procura della Repubblica di Venezia e i verbali della Guardia di Finanza di Portogruaro ed effettuata attività istruttoria anche col riscontro delle relazioni della Co.Vi.Soc , il Procuratore Federale Vicario deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale gli amministratori e dirigenti della società Calcio Portogruaro e la stessa società per rispondere: a) il signor Francesco Mio, institore della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della società, presidente del consiglio d’amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010 nonché detentore del 25% delle quote sociali: - della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della Co.Vi.So.c di un contratto di sponsorizzazione simulato con la G MD S.r.l. così come descritte nella parte motiva; - della violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione al campionato 20092010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e CMR Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00), così come descritte nella parte motiva; - per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM Immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come descritte nella parte motiva del deferimento; b) signor Giuseppe Mio, consigliere d’amministrazione della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle quote sociali: - per la violazione dell’art. 8, commi 1,2 e 4, C.G.S., per le condotte relative all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione ai al campionato 20092010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) così come descritte nella parte motiva; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’arti. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 8, comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte relative all’approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come specificato nella parte motiva. c) il signor Paolo Mio, institore della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all’esercizio di ogni attività della società, consigliere d’amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010 nonché detentore del 12,5% delle quote sociali: - per la violazione dell’art. 8 commi 1,2,e 4, C.G.S., per le condotte relative all’utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione al campionato 20092010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00), così come specificato e descritto nella parte motiva; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l’iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM Immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come specificato è descritto nella parte motiva; d) la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai signori Dino Mio e Francesco Mio rappresentanti legali della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, e a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti signori Giuseppe Mio e Paolo Mio amministratori della società all’epoca dei fatti oggetto deferimento. La Commissione Disciplinare Nazionale con sentenza del 14 novembre 2013 così decideva: in via preliminare applicava la sanzione richiesta dalla società Calcio Portogruaro ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. In esito a tutte le acquisizioni probatorie riteneva che i fatti di cui ai capi di incolpazione sono stati ricostruiti con assoluta certezza. Richiamava, poi la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione che ha affermato non solo “la natura pubblica dei fondi C.O.N.I gestiti dalla F.I.G.C. in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata e altri reati avendo riguardo alla impropria gestione dei fondi stessi”; ma altresì che ”deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività svolte al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici. A ciò consegue che i controlli Co.Vi.So.c sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati”. Affermava, poi, la Commissione Disciplinare che le condotte contestate nel deferimento rientrano nell’ipotesi configurata dalla Corte di cassazione, precisando che nella fattispecie le violazioni disciplinari appaiono di particolare gravità attese l’elevata rilevanza economica e la complessa preordinazione delle stesse, che ha richiesto una serie coordinata di azioni fraudolente tese alla realizzazione del duplice scopo di eludere la normativa fiscale ed ottenere l’iscrizione ad un campionato al quale la deferita non avrebbe avuto diritto di partecipare. In esito a tali risultanze, la Commissione disciplinare nazionale ha inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni: - inibizione di anni 5 per Francesco Mio, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - inibizione di anni 3 ammenda di € 30.000,00 ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio. Avverso la decisione proponevano rituale reclamo Francesco Mio, Giuseppe Mio e Paolo Mio. Per il primo si sostiene l’insussistenza ed infondatezza della tesi colpevolista propugnata dall’organo requirente nei confronti di esso Francesco Mio per mancanza di qualunque serio ed attendibile riscontro. In particolare, si sostiene la non configurabilità di alcuna violazioni in materia gestionale ed economica in capo al predetto dirigente ivi compresi l’asserire predisposizione ed il correlato utilizzo di contratti di sponsorizzazione simulati o, addirittura, inesistenti, in modo da artificiosamente alterare i dati contabili patrimoniali da inserire in bilancio e consentire così l’indebita iscrizione della società Calcio Portogruaro S.r.l. al campionato professionistico di competenza. Si chiede di conseguenza il proscioglimento da ogni incolpazione ed in via meramente subordinata un drastico e sensibile ridimensionamento della sanzione da ritenersi eccessiva e spropositata(la più afflittiva possibile in campo giuridico-sportivo). Deduce altresì la difesa che agli atti non è dato rinvenire il benché minimo riscontro probatorio alle formulazioni colpevoliste per cui è causa basate solo ed esclusivamente sulla ragionieristica ed apodittiche elencazione di numeri e di voci di bilancio, completamente avulse dal contesto oggettivo caratterizzante lo svolgimento e l’evolversi della vita societaria sportiva del club di che trattasi. Sono state assunte a verità, senza alcun vaglio critico, le affermazione del Signor Gianni Moro e del signor Bruno Caravita entrambi portatori di un lampante interesse ad evitare possibili responsabilità personali in ordine all’astratta ipotesi commissiva prevista e punita dall’art. 8 del decreto legislativo numero 74 del 2000; inoltre non è stata disposta alcuna indagine grafologica volta a determinare in modo scientifico l’autenticità o meno delle sottoscrizioni disconosciute. Si osserva ancora come le evenienze oggettive confliggano clamorosamente con gli assunti accusatori ove solo si consideri che: a) quanto al controllo Co.Vi.So.c del 23 febbraio 2008 non poteva ravvisarsi alcuna inadempienza atteso che i contratti di sponsorizzazione incriminati non erano ancora esistenti; b) in occasione della visita ispettiva del 20 novembre 2009, invece, i contratti medesimi erano già stati risolti e le somme in essi stabilite correttamente portate a sopravvenienza passiva; c) la visita dell’organo di controllo dell’8 ottobre 2008 aveva luogo successivamente all’iscrizione al campionato 20082009, per cui i presunti falsi contratti non sarebbero potuti essere oggetto di valutazione da parte della stessa Commissione di Vigilanza; d) l’ispezione Co.Vi.So.c del 29 maggio 2009, infine, avveniva quando era ormai conclamata l’inottemperanza contrattuale ad opera della C.M.R. S.r.l., della GESTIM immobiliare S.r.l. e della FINTEC S.r.l., sicché ad esercizio economico finanziario praticamente chiuso, la società Calcio Portogruaro S.r.l. aveva proceduto, anche in tal caso ad esattamente registrare le sopravvenienza passiva derivante dal mancato introito delle somme di che trattasi. Si conclude che, in riforma dell’impugnata delibera si prosciolga Francesco Mio da ogni addebito con l’integrale annullamento della sanzione irrogatagli in primo grado; in subordine congruamente e sensibilmente ridurre l’abolizione statuita a suo carico dalla Commissione disciplinare nazionale. I ricorsi dei signori Giuseppe Mio e Paolo Mio ripropongono sostanzialmente le stesse doglianze sopra indicate,con le stesse richieste finali. In via preliminare la corte ha disposto la riunione dei procedimenti 100 96197 al 195 per evidente connessione oggettiva e soggettiva. . La sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale è del tutto aderente al complesso delle risultanze probatorie acquisite dalla Procura della Repubblica di Venezia, dai verbali della Guardia di Finanza di Portogruaro che evidenziano i reati di falso in bilancio e frode fiscale, alle indagini effettuate dalla Procura Federale in proprio, integrate dalle relazioni, a seguito delle ispezioni eseguite dalla Co.vi.so.c, oltre che essere adeguatamente motivata di guisa che non merita censura alcuna. In relazione alle doglianze specifiche dei ricorsi va precisato che, oltre i tre contratti non veridici perché falsi, tanto che i sottoscrittori hanno disconosciuto la firma, nell’ispezione Co.vi.so.c del 23 febbraio 20 si è rinvenuto il contratto di sponsorizzazione con la”DMG” S.r.l., del tutto simulato (il titolare della detta società ha riconosciuto il contratto e la sua sottoscrizione, precisando che v’era il preciso accordo di risolverlo e non usarlo) per un corrispettivo annuale di € 1.800.000. Nell’ispezione di giugno 2008 la Co.Vi.So.c rileva che i tre contratti non veridici sono portati come perdite. Mentre, nell’ispezione di dicembre il contratto simulato con la “DMG” per € 1.800.000, maschera la situazione di bilancio, portandolo come utile per poter ottenere l’iscrizione al Campionato. La richiesta di perizia calligrafica sulle firme disconosciute dai presunti sponsor è del tutto ultronea e quasi risibile perché smentita da una serie di riscontri oggettivi effettuati anche dall’autorità giudiziaria. Considerando tutte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del Codice di diritto sportivo, ed in particolare la gravità, la reiterazione di modalità fraudolente e la totale violazione dei principi di cui all’art. 1 C.G.S., le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale appaiono del tutto congrue. Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Mio Francesco, Mio Giuseppe e Mio Paolo, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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