F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA CHIETI/ARZANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA CHIETI/ARZANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114/DIV dell’11 febbraio 2014, a seguito della gara Chieti/Arzanese del 9 febbraio 2014, ha inflitto all’allenatore del Chieti Calcio Srl Tiziano De Patre la sanzione della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara”. La Società Sportiva Chieti Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Donato Cocco, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo la mancanza dei presupposti dell’art. 19 n. 4 C.G.S. per l’assenza di atteggiamento ingiurioso e la presenza di circostanze attenuanti. In sostanza, si sarebbe trattato di un gesto d’impeto non sfociato in offesa e scaturito soltanto dalla concitazione di particolari fasi di gioco. La Società ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della squalifica da due ad una giornata di gara. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, emerge che al 42° del primo tempo “il sig. De Patre Tiziano, allenatore del Chieti, veniva allontanato (vedi rapporto AAI allegato); dopo essere stato allontanato, abbandonava l’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco di qualche passo, dirigendosi verso di me, urlando: ‘Siete scandalosi, vergognatevi. Che cazzo avete combinato’. Subito dopo si dirigeva verso gli spogliatoi continuando a gridare le parole virgolettate in precedenza”. Dal rapporto dell’Assistente, emerge altresì che: “al 42 del p.t. richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far allontanare l’allenatore della società Chieti, sig. De Patre Tiziano, perché, già precedente richiamato, protestava contro una nostra decisione urlando a gran voce: ‘ma come cazzo si fa a non fischiare. Siete scandalosi’ ”. Sulla base della ricostruzione del fatto, pur ritenendo che l’intensità dell’offesa non sia particolarmente elevata, la Corte fa presente che le espressioni utilizzate e le relative modalità rivelano comunque una condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale caratterizzata dalla reiterazione. Infatti, dopo essere stato allontanato, il sig. De Patre, da un lato, abbandonava l’area tecnica entrando sul terreno di gioco, dall’altro, nuovamente urlava frasi offensive nei confronti della terna arbitrale sia dirigendosi verso l’Arbitro sia dirigendosi verso gli spogliatoi. In definitiva, la sanzione irrogata si presenta congrua e proporzionata alla condotta del tesserato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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