FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 19 luglio 2013 – Non ammissione al campionato CALCIO PORTOGRUARO
SUMMAGA S.r.l.
Il Consiglio Federale
- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4
giugno 2013;
- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla
società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente,
a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed
economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato
professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato
dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti
motivi:
• mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00;
• mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 320.718,00
- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di
competenza, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. di avere accertato, a suo carico,
la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA
S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
168/A del 7 maggio 2013;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto
la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i
requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3,
8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società CALCIO PORTOGRUARO
SUMMAGA S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della
stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).