F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. GARILLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA (nota n. 487/321pf11-12/SP/blp del 23.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. GARILLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA (nota n. 487/321pf11-12/SP/blp del 23.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
Il sig. Fabrizio Garilli, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.C. Piacenza S.p.A., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento disciplinare irrogatogli dalla Commissione Disciplinare Nazionale all’esito del procedimento attivato a seguito di deferimento della Procura Federale, descritto in epigrafe. Al dott. Garilli si è contestato, al pari dell’allora amministratore delegato rag. Maurizio Riccardi, di aver avuto ripetutamente contatti con il sig. Gallo Luigi, collaboratore di tale avv. Gianfranceschi, a far data dal luglio 2011, malgrado lo stesso fosse sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione temporanea dal febbraio 2011 al febbraio 2013. Oggetto degli incontri sarebbe stato, da un lato, la cessione di quote societarie della F.C. Piacenza e, dall’altro, quello di ricercare e assumere, nello staff tecnico della medesima società, un direttore sportivo e un allenatore, nonché tesserare calciatori. Nell’impugnata decisione (e nel suo atto presupposto) si assume che il dottor Garilli, insieme al rag. Riccardi, in virtù del loro inserimento nel mondo calcistico, “non potevano non sapere” che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito. Alla impugnata decisione, nel merito, la Commissione Disciplinare è giunta sul presupposto che il Gallo aveva agito, nelle trattative richiamate per la cessione della società e in quelle per l’assunzione del dirigente e del tecnico, quale diretto portatore degli interessi della società calcistica e, quindi, nella dedotta consapevolezza da parte del Garilli e del Riccardi, dell’avvenuta spendita del nome societario da parte del soggetto inibito. Il reclamante contesta invece l’assunto della Commissione Disciplinare, evidenziando come esso non sia stato condiviso da questa Corte che, nell’esaminare la posizione (del tutto sovrapponibile) del Riccardi, (con decisione adottata nella riunione del 31 maggio 2013, le cui motivazioni sono state rese pubbliche con il Com. Uff. n. 11/CGF del 9.7.2013), ha negato che la fattispecie relativa alla cessione di quote societarie possa trovare copertura normativa nell’art. 10, comma 1 C.G.S. e come non sia assistita da idonea prova la dedotta consapevolezza, da parte degli amministratori della società, di trattative svolte dal Gallo verso soggetti sottoposti all’ordinamento federale con spendita del nome della F.C. Piacenza, non essendo sufficiente, a questo riguardo, la locuzione “non poteva non sapere”. Reclamando l’identità di posizione, il dott. Garilli ha invocato, anche nei suoi confronti, l’assoluzione da ogni addebito ed affermando, a conferma di quanto già dedotto all’epoca dal Riccardi e asseverato dai testi, che il Gallo (persona da lui non conosciuta se non quale accompagnatore dell’avv. Gianfranceschi) non era mai stato incaricato di svolgere alcuna trattativa in nome e per conto della società da lui presieduta Per tale motivo il reclamante conclude con la richiesta di dichiarare la nullità della decisione impugnata, il suo annullamento e, in subordine, ridurre la sanzione irrogata. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato la dott.ssa Serenella Rossano, per la Procura Federale e l’avv. Andrea Galli per il ricorrente. La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a sostegno del reclamo proposto, ritiene che le doglianze del reclamante siano meritevoli di accoglimento. La Procura Federale ha chiesto (e ottenuto) la sanzione oggi in esame articolando la sua accusa sulla violazione, oltreché della generale regola posta dall’art. 1, comma 1 C.G.S., del precetto posto dall’art. 10, comma 1 dello stesso testo normativo. L’addebito rivolto al dott. Garilli è rappresentato, da un lato, dal fatto che egli, insieme al Riccardi, avrebbe intrattenuto rapporti con il sig. Gallo, tesserato inibito, concretizzatisi in plurime riunioni aventi ad oggetto la cessione di quote societarie del sodalizio piacentino, formalizzatasi nel novembre del 2011. Dall’altro per aver consentito al Gallo, nel periodo di c.d. “calciomercato” del 2011 (durante il quale rivestiva ancora la carica di presidente della società calcistica), di prendere contatti, nell’interesse del F.C. Piacenza, con il sig. Marco Lanna (al quale era stato proposto l’incarico di Direttore Sportivo) e con il sig. Francesco Monaco (per quello di allenatore della prima squadra). Elemento unificatore delle due condotte sarebbe stata la consapevolezza – o almeno la conoscibilità –, da parte del Garilli, dello status di inibito del sig. Gallo. Avuto riguardo a quanto contestato, questa Corte non vede ragioni per discostarsi da quanto già ampiamente ritenuto e argomentato nella decisione riguardante l’altro tesserato oggetto del medesimo deferimento, sig. Maurizio Riccardi, di cui al Com. Uff. n. 11/CGF (2013/2014) del 9 luglio 2013. Deve essere confermato l’avviso per cui una trattativa riguardante la cessione di quote o azioni di una società (nella specie di capitali) non può essere assimilata ad alcuna delle fattispecie descritte nell’art. 10, comma 1 C.G.S., né sotto il profilo letterale né sotto quello dell’eadem ratio. Non sotto il primo perché nell’art. 10, comma 1 C.G.S. sono previste condotte riferite a soggetti che, destinatari di provvedimenti inibitori a svolgere attività nell’ambito sportivo federale, continuano ad esercitarle manifestando, in questo modo, un’intollerabile volontà di dispregio verso le decisioni adottate. A questo si aggiunga la concretizzazione di una condotta che altera le regole di corretta relazione tra i soggetti destinatari di puntuali precetti endofederali. Non sotto il secondo perché la ratio che sottende alle due vicende è sicuramente diversa, poiché se nell’ambito federale può porsi un veto di natura disciplinare limitatamente a determinati
comportamenti, tale veto non può esplicare efficacia al di fuori dell’ambito di azione delle norme federali. La ragione giustificatrice è che, in caso contrario si andrebbe ad incidere, in modo inusitatamente invadente, nella sfera soggettiva personale. Diversamente opinando si annetterebbe alle regole federali un effetto distorsivo della disciplina privatistica che non può certamente essere ammesso per via ermeneutica ma richiede una esplicita volontà del Legislatore. La stessa carenza probatoria, poi, evidenziata nella precedente decisione, deve essere confermata anche nei confronti del sig. Garilli perché in atti non vi è riscontro oggettivo alla dedotta consapevolezza, da parte del menzionato Garilli, dello status di inibito del Gallo né della esplicita o implicita autorizzazione ad attivarsi, verso tesserati, spendendo il nome del sodalizio emiliano. Insoddisfacente, sul punto e come già affermato, è la locuzione “non poteva non sapere” perché la deduzione può rappresentare occasione di approfondimento istruttorio, non il suo esito o la sua sintesi apodittica. La Corte, in conclusione e facendo rinvio, per una più approfondita esposizione a quanto già dedotto nella decisione di cui al Com. Uff. n. 11/CGF (2013/2014), esprime il convincimento che la contestazione rivolta al dott. Fabrizio Garilli non sia fondata, per cui il ricorso dallo stesso proposto dev’essere, pertanto, accolto e la sanzione comminata in prime cure annullata. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Garilli Fabrizio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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