F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO/L’AQUILA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 18.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO/L’AQUILA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 18.2.2014) La "U.S. Grosseto Calcio" ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 ad essa inflitta seguito gara Grosseto/L'Aquila del 16 febbraio 2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 199/Div del 18.2.2014) "perché persona non autorizzata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi prima dell'inizio della gara rivolgeva ad un addetto federale una frase irriguardosa". La ricorrente, in relazione alla sanzione inflitta, pone in evidenza l'errore da parte del Commissario di Campo nell'indicare quale "persona non autorizzata" il Signor Angelo Antonio Ranucci in quanto trattasi dell'Amministratore Unico della Società stessa, nonché tesserato, e che pertanto, per il comportamento assunto dal Ranucci stesso, vi è stata un'erronea imputazione soggettiva della sanzione. Rileva inoltre la ricorrente che le imputazioni oggettive, per fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare, vengono fatte nei confronti delle Società solo quando non sia possibile individuare il soggetto responsabile dei fatti stessi. In questo caso, al contrario, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti è risultato ben noto al Commissario di Campo. A sostegno di ciò, la ricorrente richiama quanto prescritto dall'art. 29, comma 2, e art.4, comma 1, C.G.S., nonché precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi. Infine la ricorrente, entrando nel merito del comportamento assunto dal Ranucci, rileva il comportamento stesso, per quanto riguarda la presenza negli spogliatoi, in linea con quanto regolamentato dalla Lega Pro con la Circolare del 24 gennaio 2014, e per quanto riguarda la frase rivolta all'arbitro, solo critico e non irriguardoso. La ricorrente pertanto ha richiesto a questa Corte, in via principale, l'annullamento della sanzione con rinvio degli atti al G.S.N. presso la Lega Pro, per quanto di competenza in merito ai fatti compiuti dal Sig. Ranucci, in via secondaria annullare la sanzione irrogata senza alcun rinvio o annullare la sanzione irrogata imputando i fatti contestati al suo autore, Sig. Ranucci, ritenendo però la condotta di quest'ultimo non disciplinarmente rilevante e, in ipotesi denegata, annullare la sanzione irrogata imputando i fatti contestati al suo autore, Sig. Ranucci, ed infliggere allo stesso la sanzione dell'inibizione ritenuta di giustizia e di ragione. La Corte, esaminate le motivazioni del ricorso e tutta la documentazione ad esso relativa ed udite le parti, rileva l'erronea imputazione soggettiva alla Società "U.S. Grosseto Calcio" della sanzione ad essa irrogata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S Grosseto F.C. 1912 S.r.l. di Grosseto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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