F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO A.C.R. MESSINA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IULIANO RINO SEGUITO GARA POGGIBONSI/MESSINA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it
8. RICORSO A.C.R. MESSINA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IULIANO RINO SEGUITO GARA POGGIBONSI/MESSINA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 122DIV infliggeva la sanzione della squalifica per 2 giornate al calciatore Rino Iuliano per fatti relativi alla gara Poggibonsi/Messina del 23.2.2014. Il provvedimento sanzionatorio è così immotivato: "per comportamento non regolamentare, per proteste verso l'arbitro e per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale". Avverso il provvedimento sanzionatorio proponeva rituale reclamo maiuscolo l’A.C.R. Messina S.r.l., dolendosi dell'eccessiva gravosità e severità della sanzione e chiedendo la concessione di circostanze attenuanti data l'estrema tensione in quel particolare frangente. Sosteneva, poi, la configurabilità del vincolo della continuazione in rapporto al comune contesto temporale (rapidissima successione delle azioni) e materiale (unicità delle ragioni del contendere). Si richiama della giurisprudenza e si chiede la riduzione della sanzione ad una giornata. Il reclamo non appare fondato e va pertanto respinto. La sanzione è contenuta nei limiti edittali secondo quanto prescritto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per quanto concerne il riconoscimento della continuazione, previsto peraltro nell'ordinamento penale, l’art. 81 C.P. così dispone: è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazione della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge. Non c’è chi non veda che il richiamo a questa norma del codice penale non ha ragion d’essere e comunque non è pertinente alla fattispecie che ci occupa se si chiede addirittura una diminuzione della sanzione. In base all’art. 19 C.G.S. su richiamato la sanzione inflitta è nel minimo edittale. Il reclamo va pertanto respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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