F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 9.RICORSO CALC. MATTERA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/FOGGIA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 9.RICORSO CALC. MATTERA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/FOGGIA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione pubblicata sul sito Com. Uff. n. 122/DIV ha comminato la sanzione della squalifica per numero 2 giornate effettive di gara al calciatore professionista Mattera Giuseppe per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. E ciò in occasione della gara del campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone B, Ischia Isolaverde/Foggia, disputatasi in data 23 febbraio 2014. Dal rapporto dell'assistente dell'arbitro emerge che lo stesso al 26º del secondo tempo richiamava l'attenzione dell'arbitro e faceva espellere il numero cinque Mattera Giuseppe della società Ischia Isolaverdeperché a gioco non in svolgimento, colpiva con un calcio un avversario senza provocargli, peraltro, danni fisici. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Mattera, precisando che dopo un acceso conciliabolo tra esso Mattera e il suo avversario si determinava tra i due calciatori un vigoroso confronto verbale dal quale scaturiva un semplice accenno di colluttazione fisica. Si giustificava col dire che non ha assolutamente impresso al proprio comportamento una vigoria sproporzionata o un atteggiamento brutale nei confronti dell'avversario, oltre a non causargli alcun danno fisico. Pertanto richiedeva alla Corte federale di provvedere a una sola giornata di gara di sanzione. Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento. Il reclamante ha violato l'art. 5 del Codice di comportamento sportivo che sancisce il principio di non violenza ed impone l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario. L'art 19, comma 4, C.G.S., salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Dal fatto che il giudice sportivo ha ridotto da tre a due giornate la sanzione se ne può dedurre che ha tenuto conto della particolare tensione e delle circostanze in cui il fatto violento è intervenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mattera Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it