F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: a) INIBIZIONE DI MESI 3 ALLA SIG.RA MEZZAROMA VALENTINA; b) PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S.: – IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), PUNTO 1) DEL COM. UFF. 167/A DEL 7 MAGGIO 2013 RELATIVO AL SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA N. 2525/203 PF 13-14/SP/BLP DEL 21.11.2013; IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 2978/295 PF 13-14/SP/BLP DEL 12.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: a) INIBIZIONE DI MESI 3 ALLA SIG.RA MEZZAROMA VALENTINA; b) PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S.: - IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), PUNTO 1) DEL COM. UFF. 167/A DEL 7 MAGGIO 2013 RELATIVO AL SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - NOTA N. 2525/203 PF 13-14/SP/BLP DEL 21.11.2013; IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2978/295 PF 13-14/SP/BLP DEL 12.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014) Con decisione del 9 gennaio 2014, Com. Uff. n. 45/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito ai deferimenti del Procuratore Federale del 21 novembre 2013, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e del 12 dicembre 2013, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non avere documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale, infliggeva alla sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, la sanzione dell’inibizione di mesi tre; alla Società AC Siena S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso tale decisione presentavano appello sia la sig.ra Valentina Mezzaroma che la società AC Siena S.p.A., che lamentavano l’assoluta mancanza di motivazione della decisione di primo grado in ordine alle deduzioni difensive presentate, ed, in secondo luogo, la mancata applicazione dell’istituto della continuazione con le precedenti statuizioni degli organi di giustizia sportiva in ordine alle medesime fattispecie per diversi periodi temporali; si richiedeva, infine, di rigettare tutti gli ddebiti di cui al secondo atto di deferimento trattandosi, in realtà, della stessa violazione indicata nel primo deferimento. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Si deve, in proposito, osservare che non si tratta della stessa violazione contestata due volte, facendosi nel primo caso riferimento al mancato versamento di trattenute e contributi, nel secondo alla mancata comunicazione agli organi deputati al controllo degli avvenuti adempimenti; e che non si tratti di distinzione solamente formale appare evidente se si tengono presenti non solo le diverse previsioni normative al riguardo, analiticamente indicate negli atti di deferimento, ma anche le differenti date di scadenza dei rispettivi oneri, il 16 settembre nel primo caso il 16 ottobre nel secondo. Potrebbe, quindi, aversi il caso di una mancata osservanza del primo termine di scadenza, essendo stati i versamenti effettuati dopo il 16 settembre, nel rispetto, tuttavia, del secondo, in quanto perfezionati prima del 16 ottobre e documentati entro quest’ultima data all’organo di controllo. Quanto all’applicazione dell’istituto della continuazione, pur richiamando in questa sede considerazioni già formulate circa l’impossibilità di ritenere automaticamente estensibili ad un procedimento di natura disciplinare istituti che sono propri del diritto penale, non può negarsi che non vi sarebbero, in astratto, valide motivazioni per escludere la possibilità di valersi della continuazione nell’ambito del diritto sportivo, cosa che,in realtà è già accaduta in passato. Il problema è, però, che la formulazione della norma precettiva, nel caso che ci occupa, appare inequivocabilmente orientata verso il sistema del cumulo tra le infrazioni piuttosto che verso quello della continuazione, laddove esplicitamente afferma che “ l’inosservanza del suddetto termine……. con la penalizzazione di 1 punto in classifica, per ciascun inadempimento”. Risulta, quindi, impossibile aderire alla richiesta difensiva, sia nel caso si voglia esaminare la possibilità della continuazione tra le sanzioni inflitte nel presente procedimento, sia in quello dell’applicabilità dell’istituto alle sanzioni irrogate in predenti procedimenti per analoghi episodi. Del resto il Giudice di prime cure ha già inflitto il minimo edittale previsto. In relazione, infine, all’ultima doglianza circa l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni tese a spiegare la mancata osservanza dei termini, la Corte ritiene frutto di un incolpevole equivoco l’osservazione difensiva. E’ vero, infatti, che la Commissione Disciplinare ha contenuto in pochissime espressioni la spiegazione relativa alla loro mancata ricevibilità, ma ciò è certamente disceso dalla considerazione che esse, quanto ad una valenza esimente, non potevano essere prese in considerazione perché non rilevanti sul piano strettamente giuridico al fine di integrare una causa di forza maggiore o uno stato di necessità, mentre neppure potevano assumere valore di attenuazione della responsabilità proprio perché, come si è sopra osservato ad altri fini, le sanzioni erano già state irrogate nel loro minimo edittale e non avrebbero potuto essere ulteriormente attenuate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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