F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 26 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/FABRIZIO CALCIO A5 2007 DEL 15.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 642 del 19.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 26 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/FABRIZIO CALCIO A5 2007 DEL 15.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 642 del 19.3.2014)
La A.S.D. Salinis Calcio a 5, in persona del Presidente Sig. Salvatore Forte, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 750,00 comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque a seguito della gara Salinis/Fabrizio Corigliano (Serie A2, gir. B) disputata il 15.3.2014. La sanzione, comunicata con Com. Uff. n. 642 del 19.3.2014 è stata comminata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione :”Perché a fine gara il 2° arbitro constatava che la propria autovettura parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo aveva subito danni alla carrozzeria: Si fa obbligo alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati”. La A.S.D. Salinis ritiene di essere sollevata dalla respondabilità attribuitale atteso che “nessuno degli ufficiali di gara ha comunicato, nè al dirigente addetto agli arbitri, né ad alcun altro dirigente, né agli steward o agli addetti alla sicurezza, di aver parcheggiato la vettura all’interno
dell’impianto sportivo. Né tantomeno sono state affidate le chiavi del veicolo stesso in custodia al dirigente addetto agli arbitri, come da prassi.” Per i predetti motivi, l’associazione sportiva ricorrente “richiede una attenuazione dell’ammenda di € 750,00, comminata con il Com. Uff. n. 642 del 19.3.2014.” Ai sensi dell’art. 4, comma 3 C.G.S., <>. Il concetto di responsabilità (oggettiva) delle società/associazioni sportive è ripreso dall’art. 14, comma 1 C.G.S. secondo cui <> . Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, per le società responsabili non appartenenti alla sfera professionistica, la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 2
Ancorchè il Giudice Sportivo non abbia indicato la norma del codice sportivo applicata è evidente che il tipo di sanzione (ammenda) e l’ammontare (€ 750,00) siano riconducibili alle norme che stabiliscono la responsabilità delle società sportive ed, in particolare, dei fatti dei propri sostenitori. La normativa richiamata di cui agli artt. 4 e 14 C.G.S. può essere estensivamente applicata al caso di specie anche se “il fatto violento” non ha interessato la persona ma le cose. Ed il fatto oggetto di causa – danneggiamento all’autovettura di proprietà di un ufficiale di gara – è decisamente grave non solo per l’entità oggettiva ma perché prodotto nei confronti appunto di un arbitro. Questi, peraltro, come è prassi e come suggerito anche dall’AIA, avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza nella custodia della propria autovettura seguendo la procedura formale dell’affidamento tramite consegna delle chiavi. Procedura che non sembra sia stata seguita e che, ferma restando la gravità dell’accaduto, giustifica l’attenuazione dell’ammenda di € 750,00 comminata dal Giudice Sportivo che è l’unica richiesta formulata dalla società nel proprio ricorso. Per questi motivi la C.G.F., in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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