COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ANGELOZZI FABRIZIO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. COLLEDIMEZZO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDIMEZZO / MARIO TURDO’, DISPUTATA IL 9.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G”(C.U. n° 47 del 13.3.2014 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ANGELOZZI FABRIZIO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. COLLEDIMEZZO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDIMEZZO / MARIO TURDO’, DISPUTATA IL 9.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G”(C.U. n° 47 del 13.3.2014 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Angelozzi Fabrizio ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. perché, già squalificato, si posizionava dietro il recinto di gioco, offendendo e minacciando l’arbitro. Ha dedotto l’appellante che il G.S. non avrebbe potuto adottare il provvedimento impugnato, in quanto il direttore di gara non avrebbe potuto identificare il responsabile di tale comportamento, in quanto non lo conosceva, per non avere mai diretto un incontro da lui disputato. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e deve essere accolto. Risulta dallo stesso rapporto arbitrale che il direttore di gara, che non conosceva personalmente l’Angelozzi, né lo aveva identificato in alcun modo previsto dal regolamento, aveva indicato il suo nominativo per aver sentito alcuni dirigenti della società Colledimezzo che lo chiamavano con il suo nome. Appare, pertanto, evidente, per esplicita ammissione fatta dal direttore di gara, che l’identificazione del calciatore non è avvenuta nei modi previsti dal regolamento e che, pertanto, in difetto di tale requisito indispensabile, l’Angelozzi non poteva essere sanzionato per i fatti a lui addebitati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di revocare la sanzione inflitta al calciatore Angelozzi Fabrizio, disponendo restituirsi la tassa d’appello, ove versata.
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