COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. MARRONCELLI ARCANGELO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ MAIELLA CALCIO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 10.5.2014, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA CALCIO / AQUILOTTI S. SALVO, DISPUTATA IL 10.2.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. n° 30 del 20.02.2014 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. MARRONCELLI ARCANGELO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ MAIELLA CALCIO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 10.5.2014, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA CALCIO / AQUILOTTI S. SALVO, DISPUTATA IL 10.2.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. n° 30 del 20.02.2014 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, il dirigente – accompagnatore della società Maiella Calcio, sig. Marroncelli Arcangelo, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere consentito la partecipazione alla gara di cui in epigrafe a due giovani calciatori che non avevano titolo a parteciparvi per non avere ancora compiuto il quattordicesimo anno di età. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, essendo già ampiamente congrua la sanzione delle perdita della gara inflitta alla società. Osserva la Commissione che l’appello merita parziale accoglimento, non apparendo i fatti contestati di particolare gravità. La sanzione inflitta, pertanto, può essere lievemente ridotta, anche in relazione ai precedenti specifici di questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al sig. Marroncelli Arcangelo fino al 20.4.2014, disponendo restituirsi la tassa versata .
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