COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO IL PROVVEDIEMNTO DI RIGETTO RECLAMO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO S. BENEDETTO DEI MARSI / AMATORI AIELLI, DISPUTATO IL 15.2.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (C.U. n° 29 del 27.02.2014 DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 20/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO IL PROVVEDIEMNTO DI RIGETTO RECLAMO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO S. BENEDETTO DEI MARSI / AMATORI AIELLI, DISPUTATO IL 15.2.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (C.U. n° 29 del 27.02.2014 DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Amatori Aielli, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendo che alla Soc. S. Benedetto dei Marsi venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per posizione irregolare di un soggetto che non risultava essere dirigente ufficiale munito di tessera come tale e che, pertanto, non avendo titolo ad essere ammesso in campo, non avrebbe potuto svolgere funzioni di assistente. Ha dedotto l’appellante che il G.S. non aveva tenuto conto che l’assistente all’arbitro della società S. Benedetto non era in possesso della tessera sopra indicata e la sua posizione doveva considerarsi irregolare, con la conseguenza che avrebbe dovuto sanzionare la società con la perdita della gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La normativa richiamata dalla società appellante fa, evidentemente, riferimento a coloro i quali sforniti di tessera L.N.D., quali dirigenti ufficiali, fanno ugualmente ingresso in campo senza averne, quindi, titolo. Nel caso di specie, invece, la persona che ha svolto le funzioni di assistente dell’arbitro è un calciatore regolarmente tesserato con la società sportiva S.S. S. Benedetto, che risponde al nome del sig. Giuliano Zauri, come si evince dalla documentazione in possesso della Delegazione Provinciale di L’Aquila. Lo stesso, quindi, poteva svolgere le funzioni di cui sopra, dal che consegue l’infondatezza dell’appello. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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