COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 – RICORSO ASD PESCOPAGANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GS COSI’COME RIPORTATE SUL CU N.79 DEL 19.03.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 - RICORSO ASD PESCOPAGANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GS COSI’COME RIPORTATE SUL CU N.79 DEL 19.03.2014. Letto il reclamo proposto dalla Società ASD PESCOPAGANO avverso le decisioni del GS così come riportate sul C.U.n.79 del 19/03/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Osservato pregiudizialmente come il reclamo dalla ASD PESCOPAGANO innanzi a questa CDT proposto, afferisca materia in via preliminare vagliata dal GS il quale rilevava che lo stesso fosse stato introdotto in violazione di quanto previsto in CU n. 77 del 12.03.2014 in materia di abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate; Considerato come il deliberato del GS in ragione delle motivazioni con lo stesso addotte possa trovare conferma presso questa Commissione con la conseguenza che il reclamo deve,per le su esposte argomentazioni, qualificarsi inammissibile; Ritenuto alla stregua di tanto come l’accertata violazione precluda a questa CDT ogni possibilità di esame del merito delle questioni sottoposte al suo vaglio; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.79 del 19.03.2014; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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