COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.83 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Cariati – Minieri King Elettrica del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Ioele Fabio, ammenda di € 100,00, inibizione dirigente accompagnatore TOSTO Sabatino fino al 25.3.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.83 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Cariati – Minieri King Elettrica del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Ioele Fabio, ammenda di € 100,00, inibizione dirigente accompagnatore TOSTO Sabatino fino al 25.3.2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione del calciatore Ioele Fabio nella gara in epigrafe, irregolare ai sensi della normativa in materia di tesseramento dei calciatori “giovani”. In via preliminare la reclamante lamenta l’inammissibilità del ricorso in primo grado non avendo la Minieri King Elettrica preannunciato il reclamo nelle ventiquattrore dalla disputa della gara ai sensi dell’art. 46, comma 1, C.G.S.. La lagnanza è infondata applicandosi nel caso di specie il comma 3 del citato articolo relativo alla posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara che non impone tale onere. Entrando nel merito la reclamante confuta la tesi del giudice di primo grado che ha sancito l’irregolarità della posizione del calciatore Ioele che in quanto infrasedicenne (“giovane”) avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F.. Lo fa argomentando che il ragazzo era già stato autorizzato dal Comitato Regionale con C.U. n.144 del 2013, essendo munito di certificato di maturità psico-fisica nonché di certificato di idoneità alla attività sportiva agonistica e che l’articolo 34 N.O.I.F. non specifica che detta certificazione debba essere riproposta per ogni annualità agonistica. La tesi non merita pregio in quanto nello stesso comunicato citato dalla reclamante e’ riportata la data di scadenza dell’autorizzazione (05.09.2013). Il reclamo appare da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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