COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAMPOLI – GARA AZZURRA PAUPISI I REAL CAMPOLI DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAMPOLI – GARA AZZURRA PAUPISI I REAL CAMPOLI DEL 15.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nell’odierna riunione (dopo che non si era presentato alla prima convocazione); preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società Azzurra Paupisi; letto il reclamo, in una con l’allegata documentazione, rileva quanto segue: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara, in quanto sospesa per infortunio dell’arbitro. La società reclamante ha sostenuto, allegando la cennata documentazione, che il direttore di gara abbia sospeso la gara non per improvviso malore, bensì per le continue minacce che gli sarebbero state indirizzate dai tesserati della società Azzurra Paupisi. Deve precisarsi che il direttore di gara, che, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha confermato integralmente quanto specificato nel proprio referto di gara, ha supportato il proprio malore con un certificato medico, in relazione al quale questa C.D.T. giudica, anche sulla base delle deduzioni logiche che la vicenda ed i suoi aspetti peculiari suggeriscono, che un giovane, colto da malore, anziché sottoporsi (anche in ragione della presenza, sul campo di gioco, del proprio genitore: una presenza documentata e non confutata da alcuno) ad accertamenti sul campo stesso, o in una struttura vicina, si sia sottoposto a visita medica, alle ore 18.30 del giorno di disputa della gara, presso uno studio medico a Montemiletto, ovvero a lunga distanza dal Comune di Paupisi. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica che, in ragione degli aspetti controversi ed obiettivamente contraddittori della vicenda, debbano essere trasmessi gli atti alla Procura Federale, al fine degli accertamenti in ordine alla documentazione allegata dalla società Real Campoli, peraltro non smentita, nelle proprie controdeduzioni, dalla società Azzurra Paupisi, disponendo di pronunciare la propria decisione all’esito dei richiesti accertamenti da parte della Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA di sospendere la propria decisione, rinviandola all’esito degli accertamenti richiesti alla Procura Federale, come specificati nella parte motiva; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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