COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO ARIANO MANNA – GARA CALCIO ARIANO MANNA I CASTLFRANCI DELL’1.03.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 27.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO ARIANO MANNA – GARA CALCIO ARIANO MANNA I CASTLFRANCI DELL’1.03.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nell’udienza del 18.03.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 6.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: inibizione fino all’1.04.2014, a carico del dirigente, sig. De Donato Enzo; squalifica, fino all’1.04.2014, a carico dell’allenatore, sig. Grasso Felice; squalifica a carico del calciatore Giorgione Francesco (fino all’1.11.2014) ed infine (per quattro giornate di gara), a carico del calciatore Guardabascio Sandro. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società Calcio Ariano Manna ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Questa C.D.T., in via preliminare, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione nelle parti riguardanti l’inibizione a carico del dirigente sig. De Donato Enzo, nonché la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Grasso Felice, in quanto, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili. Quanto alle altre due doglianze (squalifica a carico dei calciatori Giorgione Francesco e Guardabascio Sandro), rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara, si evince, con riferimento al calciatore Giorgione Francesco, che, in applicazione del principio dell’adeguatezza della sanzione, debba ridursi la squalifica al 6.09.2014. Viceversa, quanto alla doglianza relativa alla squalifica, per quattro giornate di gara, a carico del calciatore Guardabascio Sandro, sotto il profilo della quantificazione essa appare congrua e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, per quel che concerne l’inibizione e la squalifica a carico dei sigg. De Donato Enzo e Gasso Felice; di accoglierlo parzialmente, riducendo al 6.09.2014 l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Giorgione Francesco; di confermare, viceversa, la sanzione della squalifica, per quattro giornate di gara, a carico del calciatore Guardabascio Sandro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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