COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO avverso squalifica al 2.5.2014 calc. GOZZI GIAN LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 5.3.2014 gara MONTEOMBRARO – REAL SAN LAZZARO del 2.2.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO avverso squalifica al 2.5.2014 calc. GOZZI GIAN LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 5.3.2014 gara MONTEOMBRARO - REAL SAN LAZZARO del 2.2.2014 L'A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. GOZZI non ha spinto l'arbitro, facendolo arretrare di due passi né, alla notifica del provvedimento né prima né dopo. L'arbitro, poi, ha confuso il calciatore espulso (GOZZI) con altro calciatore e, quando ciò gli è stato fatto notare non ha fatto cenno al comportamento del GOZZI. La squadra avversaria, che ha rilasciato una dichiarazione che allega al ricorso, ha dichiarato che il calc. GOZZI, pur sfiorando con la mano il petto dell'arbitro con parole concitate, non ha tenuto nessun comportamento violento, pericoloso o manesco nei confronti dell'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione, togliendo l'aggravante della spinta all'arbitro. La Commissione, - premesso che non viene presa visione della lettera allegata in quanto l'art. 35, comma 1, punto 1.1, stabilisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. GOZZI, espulso per avergli rivolto una frase offensiva, al momento della comunicazione del provvedimento lo spingeva con entrambe le mani al petto, facendolo indietreggiare di 2/3 passi, venendo poi allontanato da suoi compagni di squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 2.5.2014 del calc. GOZZI GIAN LUIGI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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