COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 83 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MARZOCCHI ROBERTO, dirigente A.P.D. Sparta, calc. VENIEIR LUCA e SOUALHI IMAD, già tesserati A.P.D. Sparta e A.P.D. SPARTA – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 83 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MARZOCCHI ROBERTO, dirigente A.P.D. Sparta, calc. VENIEIR LUCA e SOUALHI IMAD, già tesserati A.P.D. Sparta e A.P.D. SPARTA - camp. II^ categoria Con nota 17.2.2014 n. 4329-921, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MARZOCCHI ROBERTO, dirigente dell’A.P.D. Sparta, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.(inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione agli artt. 17, commi 1 e 5 del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver consentito, attraverso l’utilizzo delle generalità dei giocatori Azzali Riccardo e Zauli Giuliano, la partecipazione sotto falso nome dei giocatori Venieri Luca e Soualhi Imad alla gara A.P.D.Sparta – F.C. Castelbolognese del 16.2.2013, valevole per il campionato Juniores Provinciali di Ravenna, e per il fatto che, con la compilazione e la sottoscrizione dell’elenco dei giocatori che hanno preso parte alla partita in questione, ha certificato fittiziamente la regolarità dei partecipanti alla gara stessa; - i sigg. VENIERI LUCA e SOUALHI IMAD , all’epoca tesserati per la società A.P.D. Sparta, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. .(inosservanza di nome federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità), per aver disputato la gara A.P.D. Sparta – F.C. Castelbolognese del 16.2.2013, valevole per il campionato Juniores Provinciali di Ravenna, sotto la falsa identità di altri tesserati (ossia sotto le mentite spoglie rispettivamente dei giocatori Azzali Riccardo e Zauli Giuliano); - la società A.P.D. SPARTA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni della normativa federale sopra ascritte ai propri tesserati. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 18 del sig. MARZOCCHI ROBERTO, la squalifica per mesi 6 dei calc. VENIEIR LUCA e SOUALHI IMAD e l'ammenda di € 2.000 a carico dell'A.P.D. SPARTA. La Commissione, - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. MARZOCCHI e dai calc. VENIERI e SOUALHIO integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva dell'A.P.D. SPARTA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. MARZOCCHI ROBERTO la inibizione per mesi 18, aI calc. VENIERI LUCA, attualmente tesserato per l'A.S.D. Bagnara, la squalifica per mesi 6, al calc. SOUALHI IMAD la squalifica di mesi 6, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C., ed all'A.P.D. SPARTA l'ammenda di € 2.000. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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