COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 85 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 avverso riprogrammazione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2014 gara S.STEFANO – CALCIO IMOLA del 22.2.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 85 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 avverso riprogrammazione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2014 gara S.STEFANO - CALCIO IMOLA del 22.2.2014 L'A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e si riferisce all'art. 7, comma 2 delle "Comunicazione del C.R.E.R." riportate nel C.U. n. 6 del 22.8.2014 della Delegazione Provinciale di Bologna "La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S." ed all'art. 17, comma 1, del C.G.S. "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di un gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…..". "Pertanto, non potendo un Giudice Sportivo deliberare contro le decisioni della F.I.G.C.-L.N.D., chiediamo che la partita in oggetto sia confermata con il risultato di 0-3 a favore del CALCIO IMOLA 2004". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che all'atto della iscrizione ai campionati le squadre dichiarano, ai sensi dell'art. 15 delle N.O.I.F., di avere la disponibilità di un idoneo campo di gioco; - valutata per "disponibilità di un idoneo campo di gioco" la facoltà di utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all'Organizzazione Federale, ciò comporta che, ove detta facoltà venga meno e ne consegue, come nella specie, l'impossibilità di effettuare una gara od anche solo l'impossibilità di valutare, da parte di chi a ciò è preposto, la praticabilità o meno del terreno di gioco, la responsabilità ricada sulla società ospitante, sottrattasi alla garanzia offerta al momento della affiliazione; - preso atto che il giudizio sulla impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell'arbitro designato e che tale verifica non è potuta avvenire in quanto il campo era stato chiuso per disposizione del Comune di Bologna; - accertato che, dal referto di gara, si rileva che , fatto l'appello delle due squadre e rispettato il tempo di attesa, il campo era ancora chiuso; - considerate le istruzioni impartite dal C.R.E.R. e pubblicate sul C.U. n. 6 del 22.8.2013 della Delegazione Provinciale di Bologna (vedi il sopra riportato art. 7, comma 2); - ritenuto che la mancata disponibilità del campo di gioco, quand'anche in presenza di un atto a lei non direttamente imputabile, implica la responsabilità dell'A.S.D. SANTO STEFANO, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del C.G.S., in relazione al già citato art. 15 delle N.O.I.F., d e l i b e r a di accogliere il ricorso proposto dall'A.S.D. CALCIO IMOLA 2004, infliggendo all'A.S.D. SANTO STEFANO la punizione sportiva della perdita per 0 - 3 della gara S.STEFANO - CALCIO IMOLA del 22.2.2014. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it