COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO avverso squalifica al 20.10.2014 calc. CAVICCHI MICHELE e al 20.6.2015 calc. MOROZZI MICHELE delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 31 del 20.2.2014 gara CASTIGLIONE CALCIO – RIOVEGGIO del 16.2.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO
avverso squalifica al 20.10.2014 calc. CAVICCHI MICHELE e al 20.6.2015 calc. MOROZZI MICHELE
delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 31 del 20.2.2014
gara CASTIGLIONE CALCIO - RIOVEGGIO del 16.2.2014
L'A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1)
pur riconoscendo deplorevole il comportamento tenuto dal calc. MOROZZI ANDREA, tiene a significare che ciò è stato
determinato dalla mancata concessione di un gol, da tutti ritenuto regolare, ma non convalidato dall'arbitro, ma esclude
che lo stesso, riferendosi all'auto dell'arbitro, abbia proferito minacce. Aggiunge anche che al termine della gara il
calciatore si era scusato con l'arbitro; 2) il calc. CAVICCHI, capitano dell'A.S.D. Castiglione Calcio, non aderiva alla
richiesta dell'arbitro di allontanare il calc. Morozzi ed "al termine della gara rientrava rapidamente nello spogliatoio e si
soffermava a parlare con il portiere avversario. Se tuttavia avesse apostrofato l'arbitro, riteniamo spropositata una
squalifica a tempo del calciatore". Chiede l'annullamento della squalifica del calc. CAVICCHI ed una riduzione di quella del
calc. MOROZZI.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che : 1) il calc. MOROZZI, espulso per doppia ammonizione, al momento della comunicazione del provvedimento si
avvicinava ad un calciatore avversario, a terra per fallo subito, e lo colpiva con calci ad una gamba ed al ventre, con
manifestazione di forte dolore da parte del colpito, ed indirizzava gravi offese e minacce all'arbitro ed a tutta la classe
arbitrale, tentando di avvicinarglisi, impeditone dall'intervento di suoi compagni e dirigenti. Sostava nello spazio antistante
gli spogliatoi reiterando gravissime minacce all'indirizzo dell'arbitro. Invitato ad entrare nello spogliatoio, , cercava di
rientrare sul terreno di gioco, venendo bloccato ed allontanato. A fine gara, tornato sul terreno di gioco tentava ancora di
avvicinarsi all'arbitro, cui rinnovava offese e minacce anche di atti estremi. Nuovamente allontanato da compagni, calciava
il pallone all'indirizzo dell'arbitro, senza colpirlo. Ancora i compagni riuscivano a fermarlo e ad allontanarlo mentre
rivolgeva all'arbitro nuovamente offese e minacce, anche di spaccargli l'auto; 2) il calc. CAVICCHI, capitano dell'A.S.D.
Castiglione Calcio, , a fine gara, avvicinatosi all'arbitro gli rivolgeva frasi offensive, scurrili e minacciose, estese a tutta la
categoria arbitrale ed alla F.I.G.C.. Inoltre invitava un compagno di squadra ad assumere analogo comportamento nei
confronti dell'arbitro;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica del calc. CAVICCHI MICHELE al 20.10.2014 e la
squalifica del calc. MOROZZI MICHELE al 20.6.2015.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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