COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 42 DEL 6-2-2014 IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI CAMPINO – COLONNA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 42 DEL 6-2-2014 IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI CAMPINO – COLONNA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA Il competente Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara in epigrafe in quanto la stessa non era iniziata a causa di un improvviso guasto dell’impianto di illuminazione artificiale. Con il medesimo comunicato veniva disposta l’effettuazione della gara di recupero in data 15-2-2014. La gara veniva poi regolarmente disputata nella data indicata. Nelle more proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare avverso la decisione la società Colonna che deduceva l’ingiustizia della decisione assunta dal Giudice di prime cure in quanto la mancata effettuazione dell’incontro doveva addebitarsi alla società di casa in quanto era evidente un difetto di manutenzione dell’impianto in quanto tutte le altre utenze limitrofe, comprese alcune dell’impianto sportivo funzionavano regolarmente e quindi non poteva trattarsi di una interruzione della società gerente la rete di distribuzione. La società chiedeva altresì di essere ascoltata e la Commissione ne disponeva l’audizione nel corso della quale ribadiva le sue lagnanze, allegando giurisprudenza a sostegno, pur confermando di aver regolarmente disputato l’incontro di recupero senza far altresì presente per le vie brevi alla Delegazione Provinciale di aver inoltrato il reclamo chiedendo quindi la sospensione della gara di recupero. Ritiene la Commissione che ci si trovi in un evidente caso di rinuncia al ricorso, seppur per fatti concludenti. Invero il reclamo risulta inoltrato in data 10-2-2014 e quindi vi era tutto il tempo per richiedere per le vie brevi la sospensione della gara di recupero in attesa delle decisioni sul ricorso. Il reclamo risulta protocollato in arrivo il 14-2-2014 e, quindi, solo il giorno precedente alla gara e, peraltro, la segreteria della Commissione Disciplinare non avrebbe mai potuto provvedere a sospendere l’effettuazione dell’incontro, non avendone il potere, né vi sarebbero stati i tempi per provvedere; vi è poi da aggiungere che, naturalmente, l’ufficio ignorava che fosse stata fissata la gara di recupero addirittura per il giorno successivo. La società, rimanendo assolutamente silente ed inerte e recandosi a disputare la gara, implicitamente e per fatti concludenti, rinunciava al ricorso finalizzato esclusivamente ad evitare proprio la ripetizione dell’incontro. Il reclamo va quindi dichiarato improcedibile, non potendo ovviamente la Commissione dichiarare la nullità dell’incontro di ripetizione, avverso il quale, del resto, nessun gravame risulta presentato, e non potendo emettere una decisione che, di fatto, ne vanifichi l’effettuazione. Le tassa reclamo, in presenza di una rinuncia al ricorso, va restituita. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare il reclamo improcedibile per rinuncia. La tassa reclamo va restituita.
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