COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 42 DEL 6-2-2014 IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI CAMPINO – COLONNA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO
UFFICIALE 42 DEL 6-2-2014 IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI CAMPINO – COLONNA
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA
Il competente Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara in epigrafe in quanto la stessa
non era iniziata a causa di un improvviso guasto dell’impianto di illuminazione artificiale. Con il
medesimo comunicato veniva disposta l’effettuazione della gara di recupero in data 15-2-2014. La
gara veniva poi regolarmente disputata nella data indicata. Nelle more proponeva reclamo alla
Commissione Disciplinare avverso la decisione la società Colonna che deduceva l’ingiustizia della
decisione assunta dal Giudice di prime cure in quanto la mancata effettuazione dell’incontro
doveva addebitarsi alla società di casa in quanto era evidente un difetto di manutenzione
dell’impianto in quanto tutte le altre utenze limitrofe, comprese alcune dell’impianto sportivo
funzionavano regolarmente e quindi non poteva trattarsi di una interruzione della società gerente la
rete di distribuzione. La società chiedeva altresì di essere ascoltata e la Commissione ne
disponeva l’audizione nel corso della quale ribadiva le sue lagnanze, allegando giurisprudenza a
sostegno, pur confermando di aver regolarmente disputato l’incontro di recupero senza far altresì
presente per le vie brevi alla Delegazione Provinciale di aver inoltrato il reclamo chiedendo quindi
la sospensione della gara di recupero. Ritiene la Commissione che ci si trovi in un evidente caso di
rinuncia al ricorso, seppur per fatti concludenti. Invero il reclamo risulta inoltrato in data 10-2-2014
e quindi vi era tutto il tempo per richiedere per le vie brevi la sospensione della gara di recupero in
attesa delle decisioni sul ricorso. Il reclamo risulta protocollato in arrivo il 14-2-2014 e, quindi, solo
il giorno precedente alla gara e, peraltro, la segreteria della Commissione Disciplinare non avrebbe
mai potuto provvedere a sospendere l’effettuazione dell’incontro, non avendone il potere, né vi
sarebbero stati i tempi per provvedere; vi è poi da aggiungere che, naturalmente, l’ufficio ignorava
che fosse stata fissata la gara di recupero addirittura per il giorno successivo. La società,
rimanendo assolutamente silente ed inerte e recandosi a disputare la gara, implicitamente e per
fatti concludenti, rinunciava al ricorso finalizzato esclusivamente ad evitare proprio la ripetizione
dell’incontro. Il reclamo va quindi dichiarato improcedibile, non potendo ovviamente la
Commissione dichiarare la nullità dell’incontro di ripetizione, avverso il quale, del resto, nessun
gravame risulta presentato, e non potendo emettere una decisione che, di fatto, ne vanifichi
l’effettuazione. Le tassa reclamo, in presenza di una rinuncia al ricorso, va restituita. Tutto ciò
premesso
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo improcedibile per rinuncia.
La tassa reclamo va restituita.
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