COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANNUCCIARI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2014 (Gara: CIVITELLA UNITED – CANINO CALCIO del 1°.3.2014 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANNUCCIARI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2014 (Gara: CIVITELLA UNITED – CANINO CALCIO del 1°.3.2014 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CANNUCCIARI ROBERTO al 10.4.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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